Il MIUR ha emanato la Nota prot. n. 19621 del 6 luglio 2015, che a parziale modifica della Nota tecnica prot. n. 2198 del 30 giugno 2015, conferma le istruzioni già impartite con la nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015 nella parte in cui chiariva che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso favorevole ai ricorrenti, la controversia.
La Nota continua affermando che dovrà procedersi nei sensi e per gli effetti dell’ammissione con riserva nelle graduatorie provinciali di interesse dei soli soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli.
Viceversa coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non possano invocare alcun provvedimento giudiziale favorevole ad essi individualmente e specificamente rivolto in pendenza di giudizio non potranno vantare alcun titolo, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse.