LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 172 – ARTT. 18TER (ADEMPIMENTI VACCINALI)
E 19BIS (USCITA MINORI 14ANNI DAI LOCALI SCOLASTICI)
Nella G.U. Serie Generale n. 284 del 05-12-2017, è stata pubblicata la legge n. 172 del 4/12/2017, denominata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”.
Nell’evidenziare che la suddetta legge è entrata in vigore il 6/12/2017, si riporta, di seguito, quanto in essa disposto all’art. 18ter sugli adempimenti vaccinali e all’art. 19bis, in materia di uscita dei minori di 14anni dai locali scolastici:
Art. 18-ter. (Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie).
1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono gia’ state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all’articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 e dall’inizio del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalita’ operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili gia’ per l’anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.
Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).
1. I genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’eta’ di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilita’ connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilita’ connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita’ scolastiche.