PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ NELL’AMBITO DELLA DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE ASPI E MINI ASPI – MESSA A DISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI AI CENTRI PER L’IMPIEGO – CIRCOLARE INPS
Giovedì, 31 Ottobre 2013
Come noto, lo stato di disoccupazione involontaria, ovvero la “condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”, comporta per il lavoratore l’obbligo di presentarsi al Centro per l’Impiego del proprio domicilio per rendere la dichiarazione di immediata disponibilità.
Il suddetto status rappresenta uno dei requisiti, oltre a quelli di natura assicurativa e contributiva, per la concessione dell’indennità di disoccupazione nell’ambito ASpI.
Al fine di semplificare l’erogazione della indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, il legislatore con la previsione dell’art. 4, comma 38, della legge di riforma del mercato del lavoro, ha previsto la facoltà, in capo al lavoratore disoccupato, di rilasciare all’INPS la dichiarazione in oggetto, al momento della presentazione della domanda di indennità nell’ambito dell’ASpI.
E’ stato, quindi, affidato all’INPS il compito di ricevere e, successivamente, mettere a disposizione dei Centri per l’impiego territorialmente competenti in base al domicilio, le dichiarazioni dei richiedenti l’ASpI o mini-ASpI – documenti indispensabili ai fini delle verifiche sullo stato di disoccupazione nonché dell’attivazione delle politiche attive – attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori.
A riguardo, l’INPS, con la circolare n. 154 del 28/10 u.s. ha precisato che:
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al fine di dare concreta attuazione al dettato normativo l’Istituto ha provveduto ad aggiornare la modulistica per la richiesta delle prestazioni ASpI (SR134) e Mini-ASpI (SR133) pubblicata nell’apposita sezione del sito (www.inps.it), implementando conseguentemente la procedura di presentazione della domanda telematica da parte dei cittadini, Patronati e contact center integrato;
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i Centri per l’Impiego accedono già alla Banca dati Percettori di cui all’art. 19, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito con Legge n. 2 del 2009 e successive integrazioni e modificazioni, per conoscere, ai fini delle politiche attive, i percettori di ammortizzatori sociali e per comunicare all’Istituto, ai sensi della normativa vigente, le eventuali cause di decadenza connesse alle attività di competenza dei centri medesimi;
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in ragione della mancanza di un elenco anagrafico aggiornato dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti, l’Istituto si è adoperato per censire questi ultimi sul territorio nazionale al fine di mettere a disposizione le dichiarazioni di immediata disponibilità rilasciate dagli utenti all’Istituto;
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questo censimento – con l’inserimento nelle procedure telematiche di presentazione della domanda da parte del cittadino e/o del Patronato di tutti i dati utili all’individuazione del Centro per l’impiego – consentirà all’interessato, una volta resa la dichiarazione in oggetto, di avvalersi delle funzioni svolte dal servizio competente, segnalato dalla procedura stessa;
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l’utente, attraverso i canali telematici di presentazione della domanda di ASpI o Mini-ASpI, dovrà indicare o che si è già recato al Centro per l’impiego per attestare lo status di disoccupato, oppure rendere la dichiarazione di immediata disponibilità direttamente all’Istituto compilando i campi appositamente inseriti;
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i Centri per l’Impiego che si accrediteranno con un specifico PIN alla Banca dati nel Sistema informativo dei percettori potranno consultare le dichiarazioni rese dai beneficiari della prestazione che sono domiciliati nel territorio di loro competenza, al fine di dare attuazione alle disposizioni normative in materia di accertamento/conservazione dello stato di disoccupato e di misure di politica attiva;
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l’accertamento dello status di disoccupato e la verifica della conservazione dello stesso che non possono essere controllati e accertati dall’Istituto con i dati in suo possesso, rimangono di competenza dei Centri per l’Impiego che devono comunicare tempestivamente gli eventi che determinano la decadenza dalla prestazione.