PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA – TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale (part time)
del personale della scuola a tempo indeterminato è disciplinata da : L.662/96 (art. 1 – c.59) con le modifiche
di cui all’art. 73 della L.133/08; O.M. 446/97 successivamente integrata e modificata dal O.M. 55/98 nonché dal C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29-11-07 per il quadriennio giuridico 2006-09 (art. 39 per il personale docente – art. 58 per il personale ATA) e il D.L.gs 25-02-00, n°61 (art.9).
La domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale va presentata al dirigente scolastico entro il 15 marzo 2012.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere la durata della prestazione lavorativa. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale;
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle precedente lettere a) e b) (tempo parziale misto), come previsto dal D.Lvo 25/2/2000, n. 61.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
- Il personale già titolare di contratto part-time da almeno un biennio, se intende chiedere il rientro a tempo pieno dal 1° settembre 2012, deve produrre specifica domanda entro il 15 marzo 2012. La mancata richiesta del rientro è considerata una conferma del rapporto di lavoro a tempo parziale.
- Il personale che intende modificare l’articolazione della prestazione del servizio, cioè il numero delle ore settimanali o il tipo, orizzontale/verticale, deve presentare formale richiesta, tramite il dirigente scolastico entro il 31 maggio 2012.
- Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle nuove domande part-time è fissato rispettivamente:
– per il personale docente al 31 maggio 2012
– per il personale ATA al 30 giugno 2012
Allegati:
□ Circolare Ufficio VIII Ambito Territoriale di Oristano prot. 891 del 20/02/2012