SUPPLENZE FINO ALL’AVENTE TITOLO – EMANATA NOTA MIUR
Il 21 maggio 2013, il MIUR ha emanato la nota n. 4988, avente per oggetto: “Supplenze fino all’avente titolo personale A.T.A. ex art.40 legge 449/97”, che trascriviamo di seguito integralmente.
Tale nota si richiama alla precedente n. 6340 bis del 30/08/2012, a seguito della quale, nelle more dell’attuazione del passaggio del personale docente inidoneo per motivi di salute nei ruoli di personale ATA e dell’autorizzazione per le immissioni in ruolo, sono stati nominati anche supplenti attinti dalle graduatorie di istituto, con contratti fino all’avente titolo, ai sensi dell’art. 40, L. 449/97.
La nota n. 4988, destinata ai Direttori Generali degli USR e ai Dirigenti degli ATP, li invita, in caso di richiesta delle istituzioni scolastiche, a dare l’assenso per la copertura, con supplenze fino al 30 giugno (nei casi di posti disponibili ma non vacanti) e fino al 31 agosto (nei casi di posti vacanti e disponibili), se trattasi di tipologia di posto attribuibile a personale neo immesso in ruolo o supplente annuale.
Tale nota accoglie parzialmente la richiesta dello SNALS-Confsal di trasformazione automatica di tali supplenze fino all’avente titolo in supplenze fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, nel caso per la tipologia di posto ne ricorressero le condizioni.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Prot. AOODGPER n. 4988
Roma, 21/05/2013
Uff. III
Ai Direttori Generali
degli UU.SS.RR.
Loro Sedi
Ai Dirigenti degli
Ambiti Territoriali Provinciali
Loro Sedi
OGGETTO: Supplenze fino all’avente titolo personale A.T.A. ex art.40 legge 449/97.
Come è noto, nelle more del perfezionamento della procedura di transito del personale docente inidoneo per motivi di salute nei ruoli del personale A.T.A. e dell’autorizzazione per le immissioni in ruolo, si è ravvisata la necessità di utilizzare, in molti casi, supplenti dalle graduatorie di istituto con contratti fino all’avente titolo ai sensi dell’art.40 della legge 449/97.
A tal fine era stata diramata la nota n.6340/bis del 30 agosto 2012.
Considerato l’approssimarsi della conclusione dell’anno scolastico le SSLL potranno, su richiesta delle istituzioni scolastiche, tenere in considerazione le suddette istanze in ragione della tipologia del posto che avrebbe comportato l’attribuzione del posto medesimo a personale neo immesso in ruolo o a supplenti annuali e dare l’assenso per la copertura, con supplenze fino al 30 giugno, di posti disponibili ma non vacanti e, con supplenze fino al 31 agosto, di posti vacanti e disponibili.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta