Assegnazioni provvisorie per l’A.S. 2023/24
L’Amministrazione ha accolto le richieste dello Snals-Confsal e delle altre OO.SS. pertanto, per l’anno 2023/24, ha comunicato che continueranno ad essere applicate le disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici del triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con alcune precisazioni.
Per tali precisazioni è stato concordato un accordo di interpretazione autentica sugli artt.7, c.2 e 20 c.3 del su indicato contratto triennale, la cui ultrattività è avvenuta con l’intesa del 16.06.2022.
1) L’art.7, comma 2 del CCNI consente ai docenti che sono stati assunti con DDG 85/2018 di presentare istanza di assegnazione provvisoria e la medesima disposizione si intende applicabile ai docenti che abbiano sottoscritto nell’anno scolastico 2022/23 un contratto a tempo determinato nel corso del quale svolgono e superano con esito positivo il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Possono pertanto presentare la domanda di assegnazione provvisoria:
– i docenti assunti a seguito della procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106;
– i docenti assunti con la procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del citato decreto-legge;
– i docenti assunti con la procedura straordinaria di cui all’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021, convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15.
Si attende, invece, la risposta dell’Amministrazione alla richiesta, dello Snals-Confsal e delle le altre OO.SS., di inserire tra coloro che possono partecipare alle utilizzazioni i docenti di sostegno che abbiano perso il posto nell’Istituzione scolastica in cui hanno svolto l’anno di prova.
2) Laddove l’art. 20, comma 3, primo periodo del CCNI prevede la pubblicazione delle graduatorie, tale pubblicazione delle anzidette graduatorie deve intendersi come obbligatoria.
3) In virtù delle sopravvenute disposizioni di legge che hanno modificato l’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria , laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell’assistenza vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell’assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità.
Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni nella misura in cui prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità.
Lo Snals-Confsal e le altre OO.SS. hanno chiesto di inserire tra i possibili beneficiari il convivente di fatto.
Si resta in attesa della circolare di comunicazione delle date.