C.C.N.I concernente la mobilità straordinaria personale delle società dei servizi di pulizia

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C.C.N.I concernente la mobilità straordinaria personale delle società dei servizi di pulizia

Firmato il contratto di mobilità straordinaria dei soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

  1. dipendenti delle società dei servizi di pulizia, esternalizzati, che, con la procedura dell’art.58 comma 5 e seguenti del Decreto legge 69 del 2013, sono stati internalizzati;
  2. Co.Co.Co. stabilizzati come Assistenti amministrativi e tecnici;
  3. LSU di Palermo

Il CCNI rappresenta un passaggio estremamente importante.

Innanzi tutto perché precisa che il personale immesso in ruolo con decorrenza 1 marzo 2020 acquisisce, d’ufficio, come sede di titolarità la sede scelta all’atto dell’assunzione senza quindi produrre domanda di trasferimento. E’ importante precisare anche che ai destinatari di contratti PT assegnati ad una stessa scuola sarà attribuita la titolarità sullo stesso posto ogni due assunti, per non alterare il quadro delle disponibilità dei posti di collaboratore scolastico non interessati dalle procedure di internalizzazione.

Inoltre, il CCNI prevede per l’anno 2020/2021, ma sempre e solo nell’ambito degli 11263 posti di organico accantonati, una procedura di mobilità straordinaria per tutti coloro che a seguito delle immissioni del 1° marzo hanno ottenuto un posto intero e intendono spostarsi su posti residuati a seguito della procedura prevista dal DL 69/2013 comma 5 quater. Vale la pena ricordare che quest’ultima procedura prevede la creazione di una graduatoria nazionale sulla base della quale consentire, a coloro che non hanno ottenuto un contratto di lavoro e ai titolari di un contratto part time, di accedere ai posti rimasti vacanti dopo le immissioni ai sensi del DL 69/2013 comma 5  ter, in sedi diverse dalla provincia per la quale avevano presentato domanda.

Il personale ex LSU non sarà comunque interessato da procedure di mobilità volontaria e d’ufficio (non sarà quindi dichiarato perdente posto) per la residua durata del Contratto sulla mobilità in vigore per il triennio 19/20, 20/21 e 21/22 e, alla fine di tutte le procedure concorsuali previste dall’art. 58 del DL69/2013 comma 5 e successive modifiche, gli eventuali posti residui non saranno più accantonati ma resi disponibili per l’organico ATA.

2020-04-17T10:59:17+00:00
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