Mobilità 2020/2021: documentazione da allegare alla domanda di mobilità

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Mobilità 2020/2021: documentazione da allegare alla domanda di mobilità

Per le domande di mobilità è necessario allegare la documentazione relativa al punteggio e per eventuali precedenze

La documentazione dovrà essere allegata alla domanda nella sezione specifica di IstanzeOnline e prodotta contestualmente alla domanda.

La documentazione da allegare deve attestare servizio, titoli ed esigenze di famiglia, voci presenti nella tabella di valutazione allegata al CCNI, che danno ai docenti il diritto alla valutazione del punteggio:

1- dichiarazione dei servizi prestati, sia di ruolo che pre-ruolo

2- autocertificazione della residenza del coniuge, o, per docente non coniugato, dei genitori o dei figli, con relativa decorrenza temporale (anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione dell’O.M.)

Per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.

3- autocertificazione per i figli minori.

4- dichiarazione attestante l’eventuale diritto all’attribuzione del punteggio “una tantum” (10 punti),

5- eventuali certificazioni mediche o copie autenticate rilasciate dalle commissioni mediche che attestano lo stato di disabilità ai fini della precedenza 104

E’ possibile attestare con dichiarazioni personali:

  • l’esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita)
  • lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato
  • il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime
  • l’inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami
  • i diplomi di specializzazione
  • i diplomi universitari
  • i corsi di perfezionamento
  • i diplomi di laurea
  • il dottorato di ricerca
  • il superamento del periodo di prova per coloro che chiedono la mobilità professionale.
  • Il possesso dell’abilitazione necessaria per il passaggio richiesto

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

2020-03-28T11:32:25+00:00
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