Nota esplicativa del Ministero sulle supplenze brevi e saltuarie – art. 121 del DL n. 18/2020

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Nota esplicativa del Ministero sulle supplenze brevi e saltuarie – art. 121 del DL n. 18/2020

Il Ministero dell’Istruzione, con nota n. 8615 del 5/4/2020, ha fornito alle Scuole alcuni chiarimenti e informazioni sull’attuazione dell’art. 121 del D.L. 18/2020, in materia di supplenze brevi e saltuarie.

La nota fa espresso richiamo alla precedente n. 392 del 18/3/2020 emanata dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

In sintesi questi i contenuti:

  • le scuole non devono fare nessun calcolo per le risorse spendibili. La rilevazione della spesa e il suo andamento rispetto al dato storico compete al Ministero e si fa su base nazionale;
  • la norma decorre dalla data della sua entrata in vigore, il 17 marzo 2020;
  • nel mese di marzo le supplenze conferite, come risultanti dal SIDI, sono in linea con l’andamento storico dell’ultimo triennio;
  • le scuole protranno conferire supplenze per le sole finalità e secondo le modalità della normativa vigente in via ordinaria;
  • il Ministero effettuerà una nuova rilevazione dei contratti stipulati alla data del 15/4/2020. Per assicurare questa finalità di monitoraggio e controllo della spesa, le scuole debbono inserire tempestivamente i contratti al SIDI, in sostituzione del docente assente, e validare quelli esistenti.

M_PI.AOODGRUF.REGISTRO-UFFICIALEU.0008615.05-04-2020

2020-04-08T17:41:27+00:00
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