Congedo parentale emergenziale
Dal 22 ottobre al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può fruire di un congedo per un periodo corrispondente in tutto o in parte:
- alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
- alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- alla durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL
territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Per i periodi di congedo è corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.