Decreto Legge 44 del 22.04.2023 – Misure per la Scuola

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Decreto Legge 44 del 22.04.2023 –  Misure per la Scuola

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44, “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”. L’articolo 5 del decreto riguarda le disposizioni in materia di personale del Ministero dell’istruzione e del merito e prevede una serie di misure per la scuola. I DL dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni. Naturalmente il testo potrà essere modificato.

Si riportano brevemente le novità che interessano il Personale della Scuola

  1. Procedure straordinarie di assunzioni su sostegno
  2. co. 5 -11 GPS sostegno 1^ fascia
  3. co. 12 call veloce sostegno

 

  1. Assunzioni da GPS 1^ fascia ed elenchi aggiuntivi della provincia interessata

In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che avanzano dopo la fase ordinaria delle immissioni in ruolo (50% da GAE e 50% da concorsi), sono assegnati con contratto a tempo determinato  ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per i posti di sostegno o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia, a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno.

Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova. In caso di esito positivo i docenti sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo nell’a.s. 2024/25, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinate, nella stessa scuola presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato.

A questi docenti si applicherà il vincolo triennale sulla mobilità a decorrere dall’a.s. 2023/24, eccezion fatta per le situazioni di soprannumero o esubero.

Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito saranno disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi e le modalità di svolgimento delle prove del percorso annuale di formazione e prova.

  1. Assunzioni da GPS 1^ fascia ed elenchi aggiuntivi di altre province (call veloce)

Qualora, a seguito dello scorrimento delle graduatorie GPS 1^ fascia, residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, questi posti possono essere coperti da aspiranti inseriti nelle GPS di I fascia sostegno ed elenchi aggiuntivi di altre province attraverso la procedura volontaria “a chiamata”(c.d. call veloce).

 

  1. Docenti con titolo estero inseriti con riserva nelle GPS

co.13-18

I docenti con il titolo di accesso conseguito all’estero ma senza il riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente sono stati iscritti nelle GPS con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto (art. 7 OM 112 del 6 maggio 2022).

La nuova norma, per l’anno scolastico 2023/2024, consente a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, che siano iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all’effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

Possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle GPS.

A tal fine si possono verificare due casi:

Se il titolo conseguito all’estero

  • è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto, il contratto prosegue sino al termine della sua durata.
  • non è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto, il contratto è immediatamente risolto.

Questi docenti, comunque, non possono partecipare alle assunzioni sul sostegno dalla 1^fascia ed elenchi aggiuntivi per il 2023-2024. Saranno immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell’anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni.

Per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, il MIM si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche, sulla base di una convenzione triennale.

  1. Accesso diretto al TFA sostegno, senza il possesso dell’abilitazione
  2. 19

Sino al 31/12/2024 i docenti che hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque e che siano in possesso del titolo di studio valido accedono direttamente ai percorsi di specializzazione su sostegno (quindi senza sostenere le prove d’accesso).

Modificata, dunque, la norma che prevedeva il possesso sia dell’abilitazione e sia del titolo di studio valido per l’accesso ai percorsi di specializzazione. Eliminata la necessità del possesso dell’abilitazione all’insegnamento in pratica adesso sono sufficienti il titolo di studio e le tre annualità.

  1. Mobilità – Sciolta positivamente la riserva per i docenti immessi in ruolo nel 2022-2023
  2. 20 lett. a)

I docenti immessi in ruolo con decorrenza 2022-2023 hanno potuto presentare domanda di mobilità per il 2023-2024 nelle more delle interlocuzioni tra il Governo e la Commissione sulle modalità attuative del PNRR in materia di mobilità e reclutamento del personale scolastico e dell’adozione di un chiarimento legislativo.

E’ stato chiarito che ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano le disposizioni di vincolo triennale (ogni docente è tenuto a rimanere nella scuola e nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova) a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024.

Detto chiarimento lascia cadere la riserva cui era subordinata la domanda di mobilità per i docenti immessi in ruolo a decorrere dall’1.9.2022.

Le domande, dunque, possono essere convalidate.

 

  1. Abrogata la norma che prevede la cancellazione dalle graduatorie dopo aver superato l’anno di prova
  2. 20 lett. b)

 

L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.

E’ il comma 3 bis dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) che regolamentava il reclutamento del personale.

Questa disposizione è ora abrogata per cui all’atto del superamento dell’anno di prova e dell’immissione in ruolo, il docente non sarà più cancellato da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato

2023-04-27T11:27:46+00:00
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