Congedo per assistenza alla persona diversamente abile

>>>Congedo per assistenza alla persona diversamente abile

RETRIBUZIONE E COPERTURA CONTRIBUTIVA PER PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI IN FAVORE DEL FAMILIARI DI PORTATORI DI HANDICAP. CHIARIMENTI – CIRCOLARE INPDAP

 

L’INPDAP con la circolare n. 22 del 28/12/2011 ha fornito chiarimenti sui ricorrenti quesiti in merito alla corretta determinazione dell’indennità economica ed alla relativa copertura contributiva, da riconoscere ai lavoratori dipendenti richiedenti il congedo previsto dal combinato disposto dall’articolo 4 comma 2, della legge 8 marzo 2000, n.53 e dall’articolo 42, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, così come sostituito dalla lettera b), del comma 1, dell’art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n.119.

Nel rinviare al testo completo della suddetta disposizione, si riportano di seguito e sinteticamente gli aspetti salienti della stessa.

 

 

Soggetti aventi diritto

Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti che assistono una persona disabile in situazione di accertata gravità, non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, i sanitari richiedano la presenza del soggetto che presta assistenza. Per ricovero a tempo pieno deve intendersi il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

I soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo sono:

1. il coniuge della persona gravemente disabile, qualora convivente con la stessa (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 158 del 18 aprile 2007);

2. i genitori, naturali o adottivi. Il beneficio spetta in via subordinata in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente alla madre o al padre e non può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori. E’ possibile usufruire del beneficio anche se l’altro genitore non lavora, sia in caso di figlio minorenne che maggiorenne. Non è richiesta la dichiarazione/prova di convivenza con il soggetto disabile e non è previsto alcun limite di età del soggetto che assiste il disabile;

3. il figlio convivente del soggetto disabile grave. Il diritto è riconoscibile, sempre in subordine, e quindi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre, anche adottivi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009);

4. i fratelli e sorelle. Il diritto è riconoscibile, con il requisito della convivenza, in via di ulteriore subordine in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi (cfr. lo Corte Costituzionale, sentenza n.233 del 16 giugno 2005).

 

I nipoti, cugini, generi o altri familiari pur assistendo, in convivenza, un familiare con handicap grave, non hanno diritto alla concessione del congedo.

Non è più necessario, per il soggetto richiedente, dimostrare l’impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi aventi pari diritto, stante l’esclusiva riconducibilità all’autonomia privata e familiare della scelta su chi, all’interno della famiglia del portatore di disabilità, debba prestare assistenza.

Per quanto attiene alla convivenza, occorre far riferimento in via esclusiva alla residenza ex articolo 43 c.c., e non al domicilio. Non è richiesto il requisito della coabitazione, in virtù del fine perseguito dalla normativa, cioè la tutela psico-fisica del disabile, per cui la residenza nel medesimo stabile, ma in interni diversi. non pregiudica l’effettività e continuità dell’assistenza al genitore o fratello disabile.

 

 

Congedo e handicap grave

La condizione indispensabile per la richiesta del congedo è che il disabile da assistere sia stato accertato come handicappato in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge 104/1992). A tal fine, è ammessa la sola certificazione rilasciata dall’apposita Commissione medica, presso l’Azienda USL di competenza.

Ai fini dell’ammissione al congedo straordinario in esame non è più richiesto il requisito dei 5 anni dall’avvenuto riconoscimento della situazione di handicap grave.

Permane, la condizione che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati, salvo che, se ricoverato, sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza del soggetto che presta assistenza.

Nell’ipotesi in cui il certificato di handicap grave – rilasciato a conclusione della procedura di accertamento – venga revocato nel corso della fruizione del congedo retribuito, il beneficio decade immediatamente. Il congedo non può essere, inoltre, concesso per un periodo che superi l’eventuale termine di validità dello stesso certificato.

 

 

Modalità di fruibilità del congedo

Il congedo straordinario di cui trattasi deve essere concesso dal datore di lavoro entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato. Lo stesso non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa.

Il lavoratore non può beneficiare di due o più periodi biennali in presenza di due o più familiari in situazione di disabilità grave.

Il congedo può essere richiesto anche nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un familiare disabile che svolga, nel periodo di godimento del congedo, attività lavorativa.

Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore).

Ai fini della frazionabilità, tra un periodo e l’altro di fruizione, è necessaria, affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, i sabati e le domeniche, l’effettiva ripresa del lavoro.

Il requisito della ripresa del lavoro non è richiesto nei casi di domanda di congedo dal lunedì al venerdì (cfr. nell’ipotesi di settimana corta, il sabato e la domenica antecedenti lo ripresa del lavoro non sono conteggiati, sempreché non si presenti una nuova richiesta di congedo dello stesso tipo per il lunedì successivo), né nella fruizione di ferie oppure malattia in prosieguo. In questo caso, cioè nell’ipotesi di giorni di ferie collocate immediatamente dopo il congedo, con una ripresa quindi dell’attività lavorativa, le giornate festive ed i sabati (in caso di settimana corta) non vanno computate in conto congedo.

I soggetti che usufruiscono del congedo straordinario per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo.

 

 

Situazioni di incompatibilità e compatibilità

Incompatibilità: il congedo ed i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n.104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per assistenza alla stessa persona. Fa eccezione a tale regola l’ipotesi di assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità; in tal caso i diritti di cui sopra sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, e 33, comma 1, del decreto n.151/2001 (v. prolungamento congedo parentale fino a tre anni).

Compatibilità: il congedo straordinario può essere concesso ad un genitore nello stesso periodo in cui l’altro genitore fruisce del congedo di maternità o parentale per il medesimo figlio. Tali benefici sono infatti finalizzati a tutelare situazioni completamente diverse.

 

 

Attività lavorativa del richiedente

Il congedo non può essere richiesto nei periodi di sospensione totale dell’attività lavorativa.

L’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del richiedente il congedo costituisce presupposto indefettibile per ottenerne la fruizione. La sospensione totale del rapporto di lavoro – come nell’ipotesi del part-time verticale, nei periodi per i quali non è prevista attività lavorativa – consente già di adempiere alle funzioni di cura e assistenza in questione.

 

 

Indennità erogabile

Durante i periodi di congedo i richiedenti hanno titolo ad un’indennità economica corrispondente all’ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, con l’esclusione di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all’effettiva prestazione lavorativa ovvero alla produttività e ai risultati.

L’indennità al lordo della relativa contribuzione, per esplicita previsione normativa, spetta fino all’importo complessivo annuo pari a € 43.5479,06 (cfr. importo riferito all’anno 2010). Detto importo è rivalutato annualmente a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e quindi, per tale anno, ammonta ad € 44.276,33.

 

 

Contribuzione a carico delle Amministrazioni ed Enti iscritti.

Per i pubblici dipendenti l’indennità economica deve essere corrisposta dall’Amministrazione oppure Ente datore di lavoro, cui peraltro va inoltrata la domanda per ottenere il beneficio.

Ai fini contributivi, trattandosi di congedo retribuito, non è previsto l’accredito figurativo e deve essere pertanto versata, da parte delle Amministrazioni ed Enti datori di lavoro dei soggetti richiedenti, la contribuzione obbligatoria da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti.

Detto trattamento non è invece assoggettato alla contribuzione TFS/TFR, in quanto il congedo di cui trattasi non rileva ai fini del trattamento di fine rapporto e, quindi, per gli aventi diritto, ai fini del trattamento di fine servizio.

Indennità, ferie e 13ˆ mensilità.

Il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

Al congedo di cui trattasi non viene estesa la medesima disciplina sul trattamento economico dei riposi e permessi riconosciuti per l’assistenza ai figli con handicap grave, di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 (cfr. questi ultimi, per consolidato orientamento – parere del Ministero del Lavoro del 5 maggio 2004; circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.208 del 8 marzo 2005 – non riducono né ferie né tredicesima mensilità).

Sul punto, a sostegno del diverso trattamento tra congedo e permessi in materia di ferie e tredicesima mensilità, si è già espresso il Consiglio di Stato con il parere n.3389 del 2005, secondo il quale il congedo straordinario retribuito (cfr. in tal modo viene espressamente definito dalla sentenza n./58 del 2007 della Corte Costituzionale) previsto dal comma 5, dell’articolo 42 ed i permessi della legge 104, pur tutelando una comune finalità sociale, hanno natura diversa in quanto “il congedo parentale è costituito dalla censura totale della prestazione lavorativa, per periodi più o meno lunghi, frazionati o continuativi. L’astensione determina uno stato di parziale quiescenza del rapporto, con una sua piena reviviscenza una volta spirato il termine del congedo. I permessi sono assenze temporalmente assai limitate e brevi. Esse si collocano nell’ambito di una sostanziale continuità. “.

 

 

□     Circolare INPDAP n. 22 del 28/12/2011  ( LINK )

 

 

 

2012-01-10T16:51:41+00:00
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