INDICAZIONI IMPORTANTI PER LO SCIOPERO DEL 5 MAGGIO 2015
La scuola statale è inclusa tra i servizi pubblici essenziali e, per questo, in occasione di ogni sciopero le modalità di adesione, gli adempimenti e le procedure da seguire sono spesso causa di controversie.
In vista dello sciopero indetto unitariamente dai sindacati scuola FLC CGIL, CISL scuola, UIL scuola, SNALS e GILDA per l’intera giornata di martedì 5 maggio 2015 abbiamo ritenuto utile raccogliere in modo organico tutte la normative riguardanti le modalità di sciopero sia per il personale docente/educativo e ATA, che per i dirigenti scolastici e presidi incaricati (dai link, le relative schede). Si tratta di due utili schede di approfondimento che riassumono le regole e le procedure da seguire per esercitare correttamente un diritto costituzionale.
Ad integrazione del contenuto normativo delle schede, si precisano anche alcune situazioni specifiche.
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Il 5 maggio nelle scuole primarie è prevista la somministrazione delle prove INVALSI e molti si chiedono se sia possibile una qualche forma di “precettazione”. L’accordo attuativo della L.146/90 (allegato del CCNL 1998/2001) prevede, per la scuola, che in caso di sciopero il Dirigente individui un contingente per assicurare i c.d.”servizi minimi” (in attuazione dei criteri previsti nel contratto d’istituto ai sensi dell’art. 6 c. 2 lett. l del CCNL/07), ma esclusivamente nei casi definiti nell’accordo.
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Le prove INVALSI non sono comprese tra le prestazioni indispensabili (servizi minimi) e, quindi, nessun docente che intende aderire allo sciopero può essere precettato in nessun modo, né è tenuto a dichiarare in anticipo la propria decisione in merito all’adesione allo sciopero.
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In presenza di tali atti si configura il comportamento antisindacale sanzionabile, ai sensi dell’art 28 della legge n. 300/70.
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In presenza di attività collegiali (obbligatorie) programmate nel piano delle attività nella giornata del 5 maggio (ad esempio il collegio docenti, i consigli di classe, incontri collegiali o individuali con i genitori, ecc…) queste non possono essere spostate a data successiva; anche in questo caso si configurerebbe come comportamento antisindacale tendente a vanificare gli effetti dello sciopero. Ovviamente chi aderisce allo sciopero, trattandosi di sciopero per l’intera giornata, non è tenuto a parteciparvi. Altra cosa è riconvocare, ma successivamente allo sciopero e sempre entro i limiti e con le procedure di cui all’art. 29 del CCNL/07, quella determinata attività, se non si è potuta svolgere per il livello di adesione allo sciopero e ritenuta necessaria. Ovviamente, le ore previste nella giornata dello sciopero vanno computate nei limiti massimi di servizio obbligatori, anche se quella attività non è stato possibile effettuarla.
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Nel caso in cui la scuola abbia programmato attività “non obbligatorie” nella giornata dello sciopero (ad es. visite guidate, gite scolastiche, partecipazione a manifestazioni, ecc…), attività che potrebbero anche avere già impegnato risorse quali acquisto di biglietti del treno, per ingresso ai musei, per noleggio autobus, ticket, ecc… è fatto salvo il diritto individuale di adesione allo sciopero.