I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 e le assenze per altra causa
Normativa di riferimento
Interpello n. 21/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Interpello n. 24/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Lavoratore destinatario dei tre giorni di permesso L. 104/1992 che nel corso del mese usufruisce di altri permessi
Nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di altri permessi quali ad esempio permesso sindacale, maternità, malattia, ecc., non è possibile ritenere giustificato un riproporzionamento del diritto ai permessi ex Legge n. 104/1992, in quanto trattasi comunque di assenze giustificate, riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore.
L’intento di garantire alla persona con disabilità grave una assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la fruizione, da parte di colui che la assiste, dei permessi mensili di cui all’art. 33, della Legge n. 104/1992, non sembra possa subire infatti una menomazione a causa della fruizione di istituti aventi funzione, natura e caratteri diversi.
Riproporzionamento dei tre
giorni di permesso nel caso
di ferie usufruite nel
medesimo mese
I permessi di cui all’art. 33, Legge n. 104/1992 e le ferie costituiscono due istituti aventi natura e carattere totalmente diversi e non interscambiabili.
La fruizione delle ferie non va ad incidere sul godimento dei permessi di cui all’art. 33, Legge n. 104/1992 e pertanto non appare possibile un proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese.
Richiesta dei tre giorni di permesso presentata per la prima volta nel corso del mese
Nell’ipotesi in cui il dipendente presenti istanza ex Legge n. 104/1992 per la prima volta nel corso del mese (ad esempio nel giorno 19) appare evidentemente possibile operare un riproporzionamento del numero dei giorni mensili di permesso spettanti, in base ai criteri indicati dall’Inps con la circolare 11 luglio 2003, n. 128.
I criteri indicati dall’Inps con
la circolare n. 128/2003
In caso di assistenza a un portatore di handicap per periodi inferiori a un mese vanno proporzionalmente ridimensionati i tre giorni di permesso spettanti ai sensi della legge 104.
Tale criterio scaturisce da orientamenti Ministeriali secondo cui, quando l’assistenza alla personale handicappata non viene prestata abitualmente, per ogni 10 giorni di assistenza continuativa, spetta al richiedente un giorno di permesso ex lege 104.