Ricorso per riconoscimento diritto a pensione per chi matura i requisiti al 31.08.2012

>>>Ricorso per riconoscimento diritto a pensione per chi matura i requisiti al 31.08.2012

 

Ricorso avverso il mancato riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico per coloro che maturano i requisiti entro il 31.08.2012

(in particolare per nati nel 1951 e nel 1952)

 

Come è noto, il D.M. n. 22 del 12 marzo 2012 ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione delle domande di collocamento a riposo, da parte del personale scolastico, è fissato al 30 marzo p.v.

Con circolare ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012, il Miur ha emanato le indicazioni operative.

Al riguardo, si rammenta che l’articolo 24 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214/2011, ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, facendo salvo il diritto all’applicazione della previgente normativa per il personale che ne abbia maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011.

La riforma produce effetti dal 1 gennaio 2012. La conseguenza è che nulla cambia rispetto al passato per chi ha raggiunto i requisiti nel 2011.

Pertanto, i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità sono di 60 anni di età e 36 anni di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, purché maturati entro il 31 dicembre 2011.

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione, se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data sono 60 di età e 35 di contribuzione.

Orbene, il personale docente, educativo ed Ata che matura nel corso dell’anno scolastico 2011/2012 i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità si vedrà negato il diritto al trattamento pensionistico con decorrenza dal 01.09.2012 (c.d. finestra unica della scuola).

Appare dunque possibile proporre ricorso al giudice competente per chiedere, il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico ingiustamente negato.

Al riguardo, va infatti sottolineato come, da sempre, le esigenze di governo della spesa pubblica, in un senso anziché in un altro, non possono mai giustificare l’introduzione di trattamenti discriminatori, dovendosi ritenere come tale trattare in maniera identica situazioni differenti.

Non aver tenuto conto della circostanza che il personale della scuola matura i requisiti per la pensione secondo regole proprie, costituisce una palese ingiustizia.

Interessati al ricorso sono tutti coloro che avrebbero maturato i requisiti per il collocamento in quiescenza secondo le vecchie regole, entro il 31.08.2012.

Interessati al ricorso:

  • nati tra l’1.1.1952 ed il 31.8.1952 che alla data del 31.8.2012 maturano almeno 36 anni di servizio;

  • coloro che maturano 40 anni di servizio entro il 31.8.2012;

  • nate nel 1951 (o uomini nati in anni precedenti) che maturano 35 anni di sevizio entro il 31.8.2012.

Per proporre ricorso è necessario presentare la domanda di collocamento a riposo, per ottenere il trattamento pensionistico, entro il termine fissato dal D.M. 22 del 2012 (30 marzo p.v.) ed attendere un atto di diniego da parte dell’Amministrazione.

La domanda dovrà essere presentata per raccomandata a/r presso l’ufficio competente.

 

La Segrteria Provinciale SNALS, Via Puccini n. 43 Oristano, è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

 

 

2012-03-23T18:39:41+00:00
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