TFA: FAQ di chiarimento emanate dal MIUR

>>>TFA: FAQ di chiarimento emanate dal MIUR

Si riportano, di seguito, le FAQ di chiarimento emanate dal MIUR – Dipartimento Università.
  Vi sono dei controlli tra residenza/domicilio e la regione/provincia in cui si svolge il TFA?
No. E’ possibile risiedere in una regione ed iscriversi al TFA di un’altra regione.
  Chi è già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per classi di concorso apicali, 49/A e 52/A, appartenenti agli ex Ambiti disciplinari, può partecipare a classi per le quali è, a cascata, già abilitato?
Chi è già abilitato per la cl. 49/A o per la 52/A, non è tenuto a partecipare al TFA per le classi rispettivamente 47/A,48/A, e 51/A, 50/A in quanto già abilitato per tutte le classi dell’Ambito.

1. Se sono abilitata nella classe di concorso 52/A per insegnare italiano negli istituti tecnici mi devo abilitare nella classe di concorso 50/A?
In forza del DM 39/98 articolo 4 comma 1, “coloro che sono in possesso dell’abilitazione di cui alla colonna 2 dell’allegata Tabella A/2 del citato decreto, possono partecipare ai concorsi, al fine del conseguimento dell’abilitazione per la corrispondente classe della colonna 1 della medesima Tabella A/2,” la predetta tabella prevede nella colonna 1: 52/A Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico; e nella colonna 2: 50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e 51/A Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale. Pertanto, l’interpellante essendo abilitata per la classe di concorso 52/A è abilitata all’insegnamento anche per le classi di concorso 50/A e 51/A.

2. chi è già docente a tempo indeterminato può partecipare ai corsi TFA per prendere un’altra abilitazione?
Sicuramente può iscriversi per l’eventuale ulteriore abilitazione. Per le modalità della frequenza si cercheranno soluzioni organizzative tramite i tutor che non dovranno comportare costi aggiuntivi.

3. Che cosa deve fare lo studente con una laurea del Vecchio ordinamento conseguita dopo il 2001.
Per il vecchio ordinamento si deve applicare il dm 39/98, tassativamente. Solo nel remoto caso che non esista più l’esame o gli esami richiesto/i, ovvero l’università non trovi equipollenza con altro esame allora si prendono come riferimento i crediti nei settori disciplinari previsti dal DM 22/05/12

4. Se uno studente è iscritto a un corso di dottorato può frequentare anche il TFA? Può congelare l’iscrizione al TFA in attesa di terminare il dottorato?
Può frequentare il TFA solo se congela il dottorato. Lo stesso vale per gli Specializzandi. Non può congelare il TFA.

5. Chi ottiene l’accesso a più TFA deve sceglierne uno, ma con le prossime edizioni potrà far valere il suo diritto a accedere ai TFA a cui ha rinunciato, oppure deve sostenere nuovamente il test?
A normativa vigente dovrà sostenere nuovamente il test.

6. I titoli di durata non inferiore a 60 cfu, INERENTI LE METODOLOGIE DIDATTICHE, possono ritenersi valutabili allo stesso modo degli stessi titoli inerenti AI CONTENUTI DISCIPLINARI DELLA CLASSE DI ABILITAZIONE ?
In ordine alla valutazione dei titoli di cui all’allegato 4 del DM 11/11/2011 e del DDG n.74 del 23.04.2012 si precisa che sono valutabili i titoli di durata non inferiore a 60 CFU che siano strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione. Tra questi ultimi rientrano i contenuti trasversali, quali quelli inerenti alle metodologie didattiche.

7. Come si svolge la prova per le classi di abilitazione che sono nello stesso giorno alla stessa ora?
Il test di selezione per classi di abilitazione calendarizzate nello stesso giorno alla stessa ora avviene su un UNICO testo. Le prove selettive successive saranno differenziate.

8. Le equipollenze dei titoli di studio che valgono l’accesso ai pubblici concorsi sono valide anche ai fini dell’accesso ai corsi TFA?
Le equipollenze tra diversi titoli di studio sono valide solo per l’accesso ai pubblici concorsi e non già ai fini del conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento.

9. Che cosa si deve fare se l’università rende disponibili esami con un numero di crediti inferiore a quello richiesto dai requisiti d’accesso?
Il D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 prevede titoli di accesso e la presenza nel piano di studi di specifici esami per le varie classi di concorso. Anche il D.M. n. 22/2005 prevede il conseguimento di CFU al fine di consentire l’accesso alla relativa classe di abilitazione. I CFU previsti quali “requisiti minimi” dal citato decreto n. 22/05 e non presenti nel piano di studi del candidato, devono essere ulteriormente conseguiti nel previsto settore disciplinare, entro la data di scadenza dell’iscrizione al fine della partecipazione al richiesto TFA.

2012-05-24T07:03:04+00:00
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