DPCM 18 ottobre 2020

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DPCM 18 ottobre 2020

Si riporta una sintesi dei  provvedimenti emanati dal Governo in seguito all’emergenza sanitaria.

Il DPCM 18 ottobre (vedi anche l’allegato), modifica il DPCM 13 ottobreè in vigore dal 19 ottobre e fino al 13 novembre 2020 e dispone :

  • Ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie e pub. Apertura dalle 5 alle 24 con servizio al tavolo con massimo 6 persone per tavolo. Senza servizio al tavolo la chiusura è alle ore 18. Asporto vietato dopo la mezzanotte, a domicilio sempre permesso; proibito consumare fuori e nelle vicinanze dei locali
  • Scuola. Ingressi scaglionati, soprattutto dei più grandi, dalle 9, ma anche turni pomeridiani: continuano le lezioni in presenza
  • Palestre e piscine. Una settimana di tempo per verificare se le regole anti contagio sono rispettate, attuando maggiori controlli
  • Chiusure disposte dai sindaci. I sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private
  • Attività sportiva, motoria e sport amatoriali. Sì all’attività sportiva e motoria all’aperto, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza. Sono vietati del tutto gli sport di contatto svolti a livello amatoriale e divieto anche per le gare dilettantistiche in ambito provinciale
  • Sagre e fiere. Sono vietate le sagre e le fiere di comunita’. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale
  • Cinema e Teatri. Rimangono aperti con il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala
  • Congressi e riunioni. Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza

Il DPCM 13 ottobre (vedi anche gli allegati) in vigore fino al 13 novembre 2020, dispone :

  • Mascherine. Obbligo di avere sempre con se’ un dispositivo di protezione delle vie respiratorie e di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi
  • Attività sportiva e motoria. E’ consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività
  • Sport amatoriale. Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, aventi carattere amatoriale
  • Feste. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti
  • Ristoranti e bar. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24, con consumo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo
  • Divieto di gite scolastiche. Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate
  • Cinema, teatri e concerti. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati di almeno un metro, con il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi

Il Decreto Legge nr. 125 del 7 ottobre proroga lo stato di emergenza nazionale, fino al 31 gennaio 2021 e dispone (art. 5) da giovedì 8 ottobre 2020:

  • “l’obbligo di avere sempre con se’ un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonchè dell’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”.
  • Sono esonerati dall’obbligo:
    a) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
    b) i bambini di età inferiore ai sei anni
    c) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilitàLeggi la circolare del Ministero dell’Interno con la quale si precisa che, tra i soggetti esentatirientrano solo coloro che stiano svolgendo l’attività sportiva e non quella motoria
2020-10-19T12:17:47+00:00
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