Permessi L.104/92 – D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 – Interpretazione M.I.

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Permessi L.104/92 – D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 – Interpretazione M.I.

Il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n.440 del 21.03.2020 (Misure di sostegno nella gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE), interpreta in maniera restrittiva la modalità di fruizione dei 18 giorni di permesso legge n.104/1992 contrariamente a quanto già precisato dalla Presidenza Consiglio dei Ministri.

Si trascrive il paragrafo della nota relativo all’interpretazione del Miur e rivolta al personale “ministeriale” (sede centrale Ministero, USR e USP) ma per “analogia” valida anche per il personale della scuola statale, in cui si precisa:

Estensione durata permessi retribuiti ex art 33 legge 5 febbraio 1992, n.104.

L’articolo 24 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, stabilisce che il numero dei giorni di permesso mensile, previsto ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è incrementato di ulteriori 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Ne consegue che, per i mesi di marzo e aprile, il numero complessivo di giorni fruibili è pari a 18, così suddiviso: 3 a marzo, 3 ad aprile e 12 da distribuire tra marzo e aprile.

Sarà cura dello scrivente Dipartimento, per il tramite delle Direzioni competenti, porre in essere i necessari interventi per il recepimento della novità sul sistema di gestione delle presenze, “RILP”.

In altre parole: nell’ipotesi più vantaggiosa, un dipendente scuola non può fruire di 18 giorni tutti nel mese di aprile in quanto i 3 giorni di marzo devono essere comunque fruiti entro marzo 2020.

2020-03-25T12:14:40+00:00
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