Circolare sulle supplenze 2018/2019
Il MIUR ha pubblicato la Nota n. 37856 del 28 agosto 2018 avente per oggetto: “Anno scolastico 2018/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” con la quale fornisce le istruzioni e le indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2018/19.
Nel rimandare ad una attenta lettura della nota si evidenzia che sono state confermate le indicazioni degli scorsi anni con alcune modifiche che riportiamo sommariamente.
E’ stato introdotto il paragrafo DIPLOMATI MAGISTRALI – SCUOLA PRIMARIA DELL’INFANZIA
“Per effetto di quanto disposto dall’art. 4, comma 1bis, della Legge 9 agosto 2018 n. 96, (Decreto Dignità) al fine di salvaguardare la continuità didattica per l’a.s. 2018/19, all’esecuzione delle Sentenze sfavorevoli, da effettuarsi entro 120 giorni, si provvede trasformando:
- Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, in contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2019;
- Il contratto a tempo determinato di durata annuale, con contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019. Mentre rimangono fino alla loro scadenza naturale i contratti conferiti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)
Agli insegnanti in attesa di Sentenza definitiva ed ancora iscritti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, qualora in base allo scorrimento delle graduatorie risultino destinatari di un contratto di supplenza annuale verrà conferita la supplenza con apposizione di clausola risolutiva nel contratto. Anche per tali insegnanti, una volta pervenuta la Sentenza definitiva, si procede come al punto b dell’art. 4 comma 1 bis della legge 96/2018 sopra richiamata.”
E’ stato introdotto il paragrafo DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ITP
Si chiarisce che gli ITP che hanno presentato ricorso per l’inserimento in II fascia potranno essere inseriti, con riserva, solo se hanno ottenuto un pronunciamento della magistratura favorevole (sospensiva).
E’ stato introdotto il paragrafo CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI
I docenti in servizio a tempo determinato con supplenza annuale o supplenza fino al termine delle attività didattiche, per le nuove classi di concorso dei licei musicali, possono presentare, entro il termine stabilito, secondo le esigenze del territorio, da ciascun USR, apposita istanza di accantonamento per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’a .s. 2017/18.
Il diritto alla conferma opera soltanto nei confronti dei docenti che abbiano presentato il modello B nel Liceo in cui hanno prestato servizio l’anno scolastico precedente.
Successivamente all’accantonamento e dopo le ulteriori utilizzazioni dei docenti di ruolo, nel caso residuino ulteriori posti o quote orarie, si procede all’attribuzione di supplenze tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto. Le convocazioni degli aspiranti sono disposte dai Dirigenti Scolastici.
In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto delle classi di concorso di indirizzo del Liceo Musicale o del Liceo coreutico si utilizzano le graduatorie di istituto degli altri istituti presenti in provincia.
In caso di ulteriore esaurimento si utilizzano le graduatorie dei Licei musicali e/o coreutici delle province viciniori secondo la tabella di prossimità fra province italiane . Quest’ultima procedura deve essere utilizzata anche nel caso in cui sia presente in provincia un solo Liceo Musicale e/o coreutico.
Un’altra modifica è il superamento del limite di 36 mesi per le supplenze su posto vacante previsto dal comma 131 della legge 107/15 che è stato abrogato dalla Legge 9 agosto 2018 n. 96 (Decreto Dignità).
E’ opportuno anche ricordare che l’articolo 41, comma 1, del CCNL 2016-18 dispone che “I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine.“ e quindi i contratti a tempo determinato del personale della scuola (docente ed ATA) non possono più essere “sino ad avente titolo”, ma devono recare il termine, ossia la fine della supplenza. Tuttavia lo stesso articolo 41, comma 1, del CCNL 2016-18 dispone che “Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.”