Antefatto
Il comma 10 dell’art. 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010 (c.d. Manovra Tremonti) aveva disposto che, a partire dalle anzianità utili maturate dal 1° gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine servizio, TFS, del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (quindi anche il personale della scuola), che non fosse già sottoposto al regime TFR (trattamento di fine rapporto), si effettuasse con l’applicazione dell’aliquota del 6,91% (cioè con gli stessi criteri previsti per chi era in regime di TFR).
Le conseguenze pratiche della norma
L’importo della c.d. buonuscita calcolata con il metodo previsto per il TFR è inferiore a quanto calcolato con il metodo previsto per il TFS, che risulta più vantaggioso.
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Inoltre continuava ad essere applicata la trattenuta presente nei prospetti paga come “opera di previdenza” (il 2,50% dell’80% della base contributiva lorda, dunque il 2% del totale lordo) prevista a carico del dipendente in regime di TFS.
La sentenza n. 223 dell’11 ottobre 2012 della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223 dell’11 ottobre 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 10 dell’art. 12 del decreto legge n. 78/2010 nella parte in cui, pur sancendo per i dipendenti pubblici il passaggio dal TFS al TFR, consentiva all’Amministrazione di continuare ad operare la ritenuta del 2,50% a carico del lavoratore.
L’intervento del Governo con il decreto legge n. 185/2012
Il Governo, con il decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185. ha preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, abrogando completamente il comma 10 dell’art. 12 a far data dal 1° gennaio 2011.
Le conseguenze del nuovo decreto legge
Viene ripristinato il previgente sistema della buonuscita calcolata con il sistema del TFS.
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Il ritorno del più vantaggioso sistema della buonuscita comporta la legittimità del trattenimento da parte dell’amministrazione della ritenuta del 2,50% sull’80%, quale contributo per il suo finanziamento (opera previdenza).
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Conseguentemente nessun rimborso è dovuto dall’amministrazione per la ritenuta effettuata dal 1° gennaio 2011.
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I processi pendenti per la restituzione del 2,50% si estinguono.
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Le sentenze emesse restano prive di effetti, tranne quelle passate in giudicato.
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Non cambia nulla per coloro che erano già in regime TFR.
Chi è in regime di TFS e chi in regime di TFR
Il personale della scuola assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, che non abbia optato per Espero, si trova in regime di TFS.
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Se ha optato per Espero, si trova in regime di TFR.
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E’ in regime di TFR il personale assunto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 e tutto il personale a tempo determinato.