A seguito della Legge 107/2015, art. 1, comma 209, la domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera deve essere presentata nel periodo dal 1/9 al 31/12 di ciascun anno scolastico, ovviamente dopo la conferma in ruolo, ossia dopo aver superato il prescritto periodo di prova.
La motivazione , ai sensi della suddetta Legge, è dovuta al fatto che la ricostruzione di carriera del personale scolastico ha una spesa, che deve essere programmata e finanziata.
Pertanto, se un dipendente della scuola presenta la domanda di riconoscimento dei serviti pre-ruolo ai fini della carriera dopo il 31/12, essa è valida in quanto il riconoscimento è soggetto alla prescrizione decennale , in riferimento al diritto , ed alla prescrizione quinquennale , in riferimento al pagamento, ma non può essere finanziata in quanto non rientra ne “ monitoraggio spesa “ fatto dal MIUR entro il 28/2 , per cui se ne riparlerà all’anno successivo.
Ai sensi della vigente normativa, alle istanze di riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera non devono più essere allegati da parte del dipendente né i certificati di servizio né il titolo di studio.
Le scuole devono emettere il decreto di ricostruzione entro 30 giorni dalla domanda, come stabilito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2010 (G.U. n. 228 del 29/09/2010 ) in applicazione dell’art. 7 della Legge 69/2009.