Nel pomeriggio del 21 giugno 2017, dopo un lungo e animato confronto tra Miur e sindacati, è stata sottoscritta l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018.
Al testo del contratto è stata allegata una dichiarazione congiunta MIUR-organizzazioni sindacali.
La scadenza per la presentazione delle domande non è stata ancora stabilita e verrà fissata dal MIUR con apposita circolare dopo la registrazione del contratto integrativo.
Visto che le operazioni di assegnazione e utilizzazione dovranno concludersi entro il 31 agosto la scadenza per la presentazione delle domande sarà presumibilmente nel mese di luglio.
Nel rimandare ad un’attenta lettura del testo integrale dell’Ipotesi di CCNI si riportano alcuni aspetti salienti.
Non c’è il blocco triennale sulle assegnazioni provvisorie per neo assunti.
Le assegnazioni avverranno su scuola e non su ambito.
È possibile richiedere assegnazione provvisoria all’interno della provincia in cui è ubicato l’ambito o la scuola di titolarità per uno dei seguenti motivi:
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ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
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ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
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gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
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ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di ricongiungimento ai figli o al coniuge.
Può essere richiesta anche dal docente che ha ottenuto il trasferimento nel 2017/18 ma per un comune diverso da quello in cui ha la precedenza prevista dall’art.13 del CCNI dell’ 11 aprile 2017.
Non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità
L’assegnazione provvisoria per altra provincia può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado se:
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ha presentato domanda di mobilità e non l’ha ottenuta o non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento.
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ha ottenuto domanda di mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento o per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art 13 del CCNI dell’11 aprile 2017.
L’assegnazione provvisoria può comunque essere richiesta, anche da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo il termine, i motivi precedentemente indicati.
È possibile richiedere una sola provincia.
Si possono indicare fino a 20 preferenze per i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Sono state confermate tutte le tipologie di precedenza già presenti lo scorso anno. La novità riguarda la precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età fino ai 6 anni e, limitatamente ai trasferimenti interprovinciali, superiore ai 6 e fino ai 12 anni . In caso di adozioni e di affidi, i sei e i dodici anni del figlio si intendono dall’ingresso del minore in famiglia e non all’età anagrafica.
Quest’ultima precedenza viene prima dell’assistenza all’unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado) con handicap grave.
Si allegano: