Al personale con incarico a tempo determinato che resta disoccupato al termine dei periodi di servizio spetta, a domanda, l’indennità di disoccupazione che viene corrisposta dall’INPS.
-
Indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti;
-
Indennità di disoccupazione con i requisiti ordinari.
Ovviamente per uno stesso periodo si può beneficiare di un solo tipo di indennità.
Per l’indennità di disoccupazione con i “Requisiti ridotti“, gli interessati debbono possedere:
-
almeno una settimana contributiva versata all’INPS prima degli ultimi due anni;
-
almeno 78 giornate lavorative, anche in settori diversi, nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della domanda. Sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate come malattia, maternità ecc.
Ai fini della fruizione del diritto all’indennità di disoccupazione con i “Requisiti ordinari”, gli interessati debbono possedere:
-
almeno un contributo settimanale per l’assicurazione per la disoccupazione involontaria che risalga ad una data anteriore a due anni la data di cessazione del rapporto di lavoro;
-
nel biennio precedente la data di cessazione dal servizio, una contribuzione di almeno 52 settimane.
N.B. L’INPS considera contributo settimanale anche il versamento di un solo giorno di contribuzione nella settimana.
Si precisa che in entrambi i casi, per il disposto dell’art. 34, comma 5, della Legge n. 448 del 23/12/98, il diritto potrà essere esercitato purché il rapporto di lavoro non sia cessato per dimissioni.
Termini per la presentazione delle domande.
Indennità di disoccupazione con “Requisiti ridotti”
La domanda deve essere presentata dal 2 gennaio il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati maturati i requisiti per la disoccupazione.
Indennità di disoccupazione con “Requisiti ordinari”
Dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l’impiego, entro il 68° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Qualora la domanda venga presentata entro l’ottavo giorno dalla cessazione dal lavoro, l’indennità decorre dall’ottavo giorno, mentre nel caso di presentazione tra il nono e il sessantottesimo giorno, la decorrenza dell’indennità e spostata di cinque giorni dalla presentazione.
Alla domanda devono essere allegati:
-
copia ultimo contratto di lavoro;
-
certificato di servizio;
-
n. 2 fotocopie di un documento di identità;
-
dichiarazione per le detrazioni fiscali (ove richieste);
-
ultime tre buste paga;
-
redditi anno precedente per richiesta assegni famigliari (se richiesti);
-
modello ANF/PREST.
Dall’1/1/2008, a norma dell’art. 1, commi 25 e 26, della legge n. 247 del 24/12/2007 (Riforma del Welfare), la durata dell’indennità ordinaria con requisiti normali è stata elevata a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.
Per l’intero periodo di percezione del trattamento è riconosciuta la contribuzione figurativa. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al 60% per i primi sei mesi ed è fissata al 50% per i successivi due mesi e al 40% per gli ulteriori mesi.
L’indennità con requisiti ridotti è stata rideterminata al 35% per i primi 120 giorni ed 40% per i giorni successivi. Spetta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate per un massimo di 180 giorni.
Per gli interi periodi indennizzati vengono accreditati i contributi figurativi.
Il diritto all’indennità di disoccupazione decade se viene stipulato un nuovo contratto di lavoro.
Per quanto riguarda l’età da prendere in considerazione al fine dell’elevazione della durata della prestazione, si precisa che il possesso del requisito richiesto – età inferiore, pari o superiore a 50 anni – deve essere accertato con riferimento alla data di inizio della disoccupazione indennizzabile.
L’indennità con i “Requisiti Ordinari” o “Ridotti” può essere riscossa con assegno circolare, con bonifico bancario o postale, allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB/IBAN) e il numero di conto corrente.