Il Miur ha pubblicato la Circolare n. 38646 del 7 dicembre 2016 con le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2017.
Si propone una sintesi della Circolare applicativa.
Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011
I requisiti necessari per l’accesso al trattamento pensionistico sono :
Vecchiaia
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65 anni di età anagrafica – requisito per uomini e donne
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61 anni di età anagrafica – requisito di vecchiaia facoltativo esclusivamente per le donne
Anzianità
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40 anni di contribuzione – requisito della massima anzianità contributiva
Quota
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60 anni di età e 36 anni di contribuzione – quota 96
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61 anni di età e 35 anni di contribuzione – quota 96
Per raggiungere la “quota 96” si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2017, dovrà essere collocato a riposo d’ufficio.
Nuovi requisiti previsti dalla Legge 214/11
Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i nuovi requisiti dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 sono i seguenti:
Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi
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66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2017
Pensione anticipata a domanda
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per le donne, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, senza operare alcun arrotondamento;
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per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, senza operare alcun arrotondamento.
È confermata l’abolizione della penalizzazione per coloro che, pur avendo i requisiti del servizio, abbiano meno di 62 anni di età.
Requisiti di accesso ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243.
“Opzione donna”.
Riguarda le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è da considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna.
Le predette lavoratrici potranno pertanto presentare istanza di dimissioni secondo le scadenze fissate con D.M. 941/ 2016 ed accedere alla pensione a decorrere dal 1° settembre 2017.
Nella legge di Bilancio 2017, approvata in via definitiva il 7 dicembre 2016, è prevista l’estensione dell’opzione alle lavoratrici che abbiano raggiunto i 57 anni entro il 31 dicembre 2015 (nate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, precedentemente escluse a causa dell’aggiunta dei 3 mesi legati all’attesa di vita). Il Miur, una volta che la legge entrerà in vigore (1 gennaio 2017), dovrà fornire chiarimenti in tal senso e rendere disponibile l’istanza anche per queste lavoratrici.
Disposizioni in materia di settima salvaguardia.
L’art. l, comma 265 lett .d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero a beneficio dei lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 (settima salvaguardia).
Pertanto, i soggetti che abbiano ricevuto la certificazione da parte dell’INPS potranno accedere al trattamento pensionistico dal 1 settembre 2017.
Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.
Il D.M. 941/ 2016 fissa, all’articolo 1, il termine finale del 20 gennaio 2017 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio, ovvero per raggiugere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2017.
Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Presentazione delle istanze
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:
Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea.
Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiugere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 20 gennaio 2017.
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale,
esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione
pensionistica.