Part time 2023/24 – Domande entro il 15 marzo 2023
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di rientro a tempo pieno e di modifica dell’orario di lavoro a tempo parziale devono essere presentate dal personale docente, educativo ed ATA, entro il 15 marzo di ogni anno.
In caso di accoglimento delle medesime i relativi contratti hanno decorrenza dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo.
Per quanto concerne lo svolgimento di altra attività lavorativa a carattere subordinato da parte di personale a tempo parziale, l’art.4, comma 2, dell’O.M.n.446 del 22 luglio 1997, stabilisce che l’orario lavorativo non debba essere superiore al 50 % di quello previsto per l’analogo personale a tempo pieno.
Il contratto a tempo parziale ha la durata di almeno due anni ed è da intendersi tacitamente rinnovato qualora non pervenga espressa richiesta di reintegro a tempo pieno.
Il personale a tempo pieno che intenda chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà presentare la relativa domanda all’Istituzione scolastica di titolarità, ovvero a quella di servizio, nel rispetto del termine del 15 Marzo. L’istanza dovrà essere corredata del contratto di immissione in ruolo.
Modifica del contratto a tempo parziale o rientro a tempo pieno.
Il personale a tempo parziale (escluso quello neoassunto) che, per esigenze personali, intenda avere unicamente una variazione della modalità e/o dell’orario di lavoro (MODIFICA) e quello che intenda ripristinare il rapporto di lavoro a tempo pieno (RIENTRO), dovrà presentare domanda al proprio Dirigente Scolastico nel rispetto del termine del 15 Marzo.
Immissione in ruolo a tempo parziale.
Il personale che accetta la proposta di assunzione in ruolo, laddove voglia instaurare il rapporto di lavoro a tempo parziale, deve presentare apposita richiesta di assunzione a tempo parziale indirizzandola al Dirigente scolastico e all’UST ai fini della valutazione della sussistenza del contingente utile.
1) la richiesta di instaurazione del rapporto di lavoro deve avvenire all’atto della presa di servizio;
2) non sono consentite trasformazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale su contratti individuali a tempo pieno a valere dall’anno scolastico di immissione in ruolo;
3) l’assunzione diretta a tempo parziale comporta che l’eventuale passaggio a tempo pieno sia subordinata all’accertamento della disponibilità di posti in organico.
AOOUSPOR.REGISTRO UFFICIALE.2023.0000919