Il Miur – Dipartimento per l’istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. V – con la nota prot. n. 8887 del 23 novembre 2012, inviata ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, come già operato per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, ha disciplinato le modalità per procedere alla formulazione delle graduatorie necessarie per il conferimento delle posizioni economiche, di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, per il personale ATA.
Nella stessa viene precisato quanto segue:
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le posizioni economiche conferibili sono quelle conseguenti a pensionamento e a cessazioni dal servizio del personale già beneficiario;
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le graduatorie da rinnovare non sono soltanto quelle già esaurite, ma anche quelle in via di esaurimento, nelle quali il numero di aspiranti ancora in attesa di nomina risulti inferiore alle posizioni economiche che si renderanno presumibilmente disponibili nel successivo triennio;
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al fine della corretta individuazione delle graduatorie da rinnovare vengono trasmessi i prospetti, ”allegato 1” e “allegato 2”, relativi rispettivamente al personale beneficiario della prima e della seconda posizione economica che nel triennio 2013-2015 sarà presumibilmente collocato in pensione;
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gli UU.SS.RR. effettueranno, entro il 10 dicembre p.v., tramite le apposite funzioni informatiche del SIDI, la comunicazione in ordine ai profili professionali ed alle graduatorie provinciali (già esaurite ovvero in via di esaurimento) per le quali si richiede l’attivazione a Sistema delle relative procedure concorsuali;
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nella fase immediatamente successiva gli UU.SS.RR. cureranno l’indizione delle nuove procedure concorsuali per le posizioni economiche da attribuire per surroga dei beneficiari, in quiescenza dal 1° settembre 2013 provvedendo alla contestuale, ampia pubblicizzazione di rito delle graduatorie in argomento;
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per l’indizione, le indicazioni delle scadenze ed i conseguenti adempimenti, sono:
a) disposizioni comuni per la prima e per la seconda posizione economica:
– entro il 10 dicembre 2012: il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale individua le graduatorie esaurite o in via di esaurimento, ed inoltra al Ministero la richiesta per le graduatorie da rinnovare;
– entro il 17 dicembre: l’Amministrazione Centrale comunica eventuali motivi ostativi. In assenza di riscontro dell’Amministrazione Centrale la richiesta si intende autorizzata.
– entro il 5 febbraio 2013: il personale interessato presenta la domanda tramite le istanze on-line.
Al termine dell’acquisizione delle domande le medesime sono prese in carico sul sistema SIDI a disposizione delle segreterie scolastiche e degli Uffici scolastici degli Ambiti provinciali.
Il mese di marzo è riservato alle regolarizzazioni.
b) disposizioni relative alla prima posizione economica:
– dall’8 aprile 2013: rilascio prenotazione graduatorie provvisorie;
– entro il 18 aprile 2013: esame dei reclami;
– dal 19 aprile 2013: rilascio prenotazione graduatorie definitive.
c) disposizioni relative alla seconda posizione economica:
– entro il 10 aprile 2013: consegna file per la prova selettiva;
– entro il 6 maggio 2013: ricezione file con punteggio prova selettiva;
– entro il 15 maggio 2013: rilascio prenotazione graduatorie provvisorie;
– entro il 24 maggio 2013: esame dei reclami;
– dal 10 giugno 2013: rilascio prenotazione elenchi definitivi del personale da avviare a formazione;
– a decorrere dal 17 giugno 2013: avvio formazione.
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le domande, sia per la prima sia per la seconda posizione economica, devono essere formulate utilizzando unicamente i modelli on-line, disponibili sul sito web del Ministero. Con successiva comunicazione saranno resi noti i termini di presentazione delle istanze medesime;
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gli aspiranti inclusi nelle graduatorie non ancora esaurite non devono presentare alcuna istanza, in quanto hanno titolo ad essere convocati d’ufficio, in relazione alle disponibilità annualmente esistenti e secondo l’ordine di collocazione nelle preesistenti graduatorie;
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le graduatorie per le posizioni economiche sono finalizzate alle nomine per surroga, in sostituzione del personale già titolare del beneficio. La surroga viene operata a fronte delle cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo nonché per effetto dei passaggi in altro ruolo o altra area professionale. Il passaggio in altro profilo professionale della medesima area contrattuale non concretizza disponibilità surrogabile in quanto l’originario titolare della posizione economica mantiene il beneficio economico. Sono, altresì, da considerare surrogabili le disponibilità conseguenti all’acquisizione della seconda posizione da parte del personale già beneficiario della prima;
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le eventuali disponibilità della seconda posizione, non assegnate in prima applicazione, neanche per compensazione, costituiscono quota parte da considerare cumulativamente sia per il computo del personale da avviare a formazione sia per il contingente complessivo delle posizioni economiche da attribuire dal 1° settembre 2014.