Personale ATA transitato dagli enti locali:Ricorso

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Personale ATA transitato dagli Enti Locali : Ricorso

La vicenda del personale ATA trasferito dagli Enti locali allo Stato sembra non avere mai fine: sarà infatti necessario costringere giudizialmente l’Amministrazione scolastica e lo Stato italiano ad adeguarsi alle recenti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della Corte di Giustizia Europea che hanno riconosciuto ai suddetti lavoratori il diritto alla ricostruzione dell’intera anzianità maturata nell’ente di provenienza.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, con le quali si informava che la Suprema Corte di Cassazione, a seguito delle decisioni della Corte Europea (7/6/11) e della Corte di Giustizia (6/9/2011), aveva riconosciuto le ragioni del personale Ata trasferito dagli Enti locali allo Stato, si precisa che la vicenda non può ancora considerarsi definitivamente conclusa.

Infatti, anche se l’appello proposto dalla Stato italiano avverso la sentenza Cedu del 7/6/2011 è stato respinto in data 28/11/2011, tale sentenza non è immediatamente applicabile nel nostro ordinamento in quanto il contrasto tra le regole contenute nella Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (art. 6 CEDU) con la normativa interna dello Stato Italiano potrà essere risolto solo dalla Corte Costituzionale (anche se tale rimessione potrebbe essere evitata adottando da parte dei giudici di merito una interpretazione costituzionalmente orientata).

La seconda pronuncia del 6/9/11 emanata dalla Corte di Giustizia Europea, parimenti favorevole, – pur affermando che la posizione dei lavoratori trasferiti non poteva subire un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’intera anzianità maturata presso gli Enti locali – ha rinviato ai giudici di merito per accertare se i lavoratori trasferiti dagli Enti locali allo Stato, abbiano effettivamente subito un peggioramento retributivo per il mancato riconoscimento dell’anzianità maturata.

Al riguardo, occorrerà verificare se i lavoratori (pochi) sono stati favoriti dal criterio c.d. della “temporizzazione” in quanto, solo costoro non dovranno proporre alcuna azione.

Per tutti gli altri, invece, per i quali il criterio della “ricostruzione di carriera” è più vantaggioso, il ricorso si renderà necessario.

Potranno, pertanto, presentare ricorso i seguenti lavoratori:

 

1) coloro che hanno ancora un giudizio pendente dinanzi al Tribunale o alla Corte d’appello, per i quali occorrerà provare che vi è stato un peggioramento nella ricostruzione di carriera a seguito del passaggio dagli enti locali allo Stato;

 

2) coloro che hanno un giudizio pendente in Cassazione per i quali la relativa pronuncia dovrà essere  riassunta dinanzi alla Corte di appello;

3) coloro che non hanno mai iniziato alcun giudizio oppure hanno iniziato un giudizio in primo grado dichiarato estinto, i quali potranno iniziare un giudizio “ex novo” in quanto la prescrizione, nonostante il lungo periodo trascorso, non potrà considerarsi maturata. Infatti,  come ha affermato anche di recente la Suprema Corte di Cassazione, la stessa decorre soltanto dal momento in cui è stata accertata la sussistenza del diritto. Nella specie, il diritto del personale ATA alla nuova ricostruzione della carriera è stato riconosciuto dalle sentenze sovrannazionali CEDU e CGE anzidette.

 

4) coloro che hanno ottenuto una pronuncia negativa divenuta definitiva, cioè passata in giudicato,  potranno agire nei confronti dello Stato italiano per “fatto illecito del legislatore” per richiedere il risarcimento dei danni causati al lavoratore per aver adottato una normativa successivamente dichiarata illegittima, proprio perché in contrasto con la normativa europea, così violando gravemente i diritti dei lavoratori. I danni andranno quantificati in misura pari a quanto avrebbero ottenuto i lavoratori stessi se il loro giusto diritto alla ricostruzione di carriera fosse stato riconosciuto.

 

Alla luce di quanto precede, occorrerà inoltrare all’amministrazione scolastica una nuova richiesta di ricostruzione di carriera, valevole anche ai fini della interruzione della prescrizione.

Si invitano gli interessati a contattare la Segreteria Provinciale dello SNALS CONFSAL – Via Puccini n. 43 – Oristano – che raccoglierà le pre-adesioni .

 

2012-02-05T17:16:27+00:00
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