Il Tribunale di Siena, nell’udienza dell’8 aprile 2011, si è pronunciato in senso favorevole a due distinti ricorsi presentati da dieci precari, iscritti allo SNALS, sulla base dell’azione legale n. 38 predisposta dalla Segreteria Generale (richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da t.d. a t.i. e riconoscimento degli scatti biennali di anzianità maturati).
La Sentenza del Giudice prevede la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, nonché il pagamento della differenza retributiva tra quanto percepito dai ricorrenti, in forza dei contratti a tempo determinato impugnati, e quanto avrebbero dovuto percepire se fossero stati correttamente collocati nei gradoni stipendiali previsti dal CCNL in riferimento all’anzianità maturata.
La sentenza dà un’ulteriore conferma delle scelte di politica sindacale perseguite dallo SNALS-CONFSAL a tutela del personale precario.
Si riporta il dispositivo della sentenza.
n. ____________
Tribunale di Siena
Sezione Lavoro
In nome del popolo italiano
All’udienza 8/4/11, il giudice, in funzione di giudice del lavoro, decidendo la causa in materia di lavoro (alle dipendenze di pubblica amministrazione), n. 10 (+4)/2011 rgl
tra …………….. + 4 (avv. Maurizio Forzoni)
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (avv. dello Stato)
dà lettura del seguente dispositivo ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione):
non definitivamente decidendo le cause riunite 2010/nn. 10 (………..), 12 (………….), 13 (………….), 14 (…………), 15 (………….) accerta l’illegittimità dell’apposizione del termine e dichiara la conseguente nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti, e dichiara pertanto che il primo contratto stipulato da ciascuna parte ricorrente (specificato nelle conclusioni e in motivazione § 1.) si è convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato e condanna pertanto il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a reinserire in servizio la parte ricorrente nel posto di lavoro per lo svolgimento delle medesime mansioni, oltre al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data di messa in mora presentata contestualmente alla comunicazione della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione in atti, sino all’effettiva ripresa dell’attività lavorativa, oltre interessi legali, oltre al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente in forza dei contratti a tempo determinato impugnati e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del comparto scuola in base all’anzianità di servizio maturata, oltre interessi legali.
Accerta il difetto di titolarità passiva del rapporto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.
Dispone consulenza tecnica contabile d’ufficio, nominando, in difetto di sopravvenuto accordo delle parti sul quantum, la consulente del lavoro …….., fissandone la comparizione per l’udienza del 20/5/11, ore 12.30 mandando la cancelleria per la sua convocazione.
il giudice
Delio Cammarosano