Ricostruzione di carriera – Circolare MEF : il diritto non si prescrive in dieci anni
La Ragioneria Generale dello Stato con circolare del 2 dicembre prende atto dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale e fornisce indicazioni.
L’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata, anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità .
Per il diritto alla ricostruzione di carriera non vale la prescrizione di dieci anni. Pertanto, le Ragionerie territoriali dello Stato potranno dare corso ai provvedimenti di ricostruzione carriera, adottati dai Dirigenti scolastici su istanze degli interessati presentate anche oltre i dieci anni, apponendo il visto di regolarità amministrativa e contabile.
Ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell’interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale.