Dec Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 122/2010
Come è noto, nel Supplemento ordinario n. 174/L della Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, è stata pubblicata la legge n. 122/2010 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78. Per espressa previsione contenuta nel testo, la legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’Inpdap, con la nota divulgativa prot. 10560 del 3/8/2010, in attesa di emanare una specifica Circolare sulla materia, ha ritenuto opportuno indicare le novità maggiormente rilevanti introdotte dall’articolo 12, della norma suddetta integrando quelle già fornite con nota divulgativa n. 7627 dell’11 giugno 2010 (ved. N.S. n. 99 del 14/6/2010).
Si riportano, a seguire, gli aspetti salienti.
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Decorrenze dei trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione (comma 3)
La prevista finestra mobile di 18 mesi trova applicazione solo per coloro che maturano i prescritti requisiti, in regime di totalizzazione, dal 1° gennaio 2011. Resta, pertanto, inalterato il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione qualora i prescritti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2010.
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Deroghe al pagamento in forma rateale dei trattamenti di fine servizio e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum (comma 9)
Chi ha presentato la domanda di dimissioni dal servizio entro il 30 maggio 2010 avrà diritto a ricevere il pagamento delle prestazioni in un’unica soluzione, nei termini e secondo le modalità vigenti in materia, sempreché la cessazione dall’impiego avvenga entro il 30 novembre 2010. E’ stato altresì specificato che la domanda di cessazione deve considerarsi irrevocabile non solo in caso di accoglimento della stessa ma anche nell’ipotesi di semplice presa d’atto da parte dell’amministrazione/ente datore di lavoro.
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Adeguamento dei requisiti d’accesso al sistema pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2015 (comma 12-bis e ter)
A decorrere dal 2015, i requisiti di accesso al sistema pensionistico devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita, tenendo anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici.
Gli adeguamenti saranno aggiornati con cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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Elevazione dell’età pensionabile delle donne iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (comma 12-sexies)
A decorrere dall’anno 2012 il requisito anagrafico delle lavoratrici, già elevato a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010 per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza), viene ulteriormente elevato a 65 anni.
Nel caso in cui le lavoratrici abbiano maturato i prescritti requisiti contributivi e anagrafici anteriormente al 1° gennaio 2012, fermo restando il diritto acquisito, ai fini della decorrenza del pensionamento di vecchiaia, le diverse fattispecie, in relazione alla normativa vigente alla data di maturazione di detti requisiti, sono:
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al 31/12/2009, se maturato il requisito anagrafico di 60 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico di vecchiaia ha decorrenza immediata, dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto già risulta superata la finestra di accesso prevista;
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al 31/12/2010, se maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo le finestre introdotte per le pensioni di vecchiaia dall’articolo 1, comma 5, lettera b) della legge n. 247/2007;
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al 31/12/2011, se maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1 della legge in esame e, quindi, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti (c.d. finestra mobile).
Resta, in ogni caso, confermato che nei casi in cui il diritto al pensionamento sia stato acquisito anteriormente, ancorché a diverso titolo (pensione di anzianità), la pensione di vecchiaia, in base ai requisiti della normativa vigente, ha la decorrenza correlata alla data di maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici minimi prescritti per la pensione di anzianità.
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Modifica all’art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (comma 12-septies)
A decorrere dal 1° luglio 2010, alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 29/1979 sono estese le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 3, 4 e 5 della medesima legge. L’onere a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del Dlgs n. 184/1997.
Le nuove disposizioni si applicano per le domande presentate dal 1° luglio 2010, rimanendo confermate le previgenti disposizioni per le istanze presentate antecedentemente a tale data.
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Modifica all’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (comma 12-decies)
Per le domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge in esame) l’onere per la ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979 andrà determinato in base ai coefficienti contenuti nelle tabelle vigenti alla data di presentazione dell’istanza di ricongiunzione (attualmente le tabelle sono state aggiornate dal DM 31 agosto 2007).
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Abrogazione delle disposizioni inerenti la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps (comma 12-undiecis)
Viene abrogata la legge 2 aprile 1958, n. 322, concernente la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps, nonché le ulteriori disposizioni connesse che disciplinano tale prestazione in relazione all’ordinamento di appartenenza (articolo 40 della legge n. 1646/1962 per amministrazioni statali e per gli iscritti alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza; articolo 124 del DPR n. 1092/1973 che disciplina la costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti civili e militari dello Stato; articolo 21, comma 4 e articolo 40, comma 3 della legge n. 958/1986 per i militari in servizio di leva o leva prolungata).
L’abrogazione dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps non opera, per gli iscritti alla cassa dei dipendenti dello Stato, nel caso in cui la cessazione dal servizio del dipendente statale, senza diritto a pensione presso questo Istituto, sia avvenuta prima dell’entrata in vigore della legge in esame (31 luglio 2010)
Di conseguenza, non può essere più effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps per gli iscritti alla CTPS cessati a partire dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge in esame) e per gli iscritti alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza che non abbiano, entro il 30 luglio 2010, presentato la prescritta domanda.
Tabelle di sintesi
DAL |
Anni età diritto alla pensione |
01/01/2010 |
61 |
01/01/2012 |
65 |
Anno di nascita |
Diritto pensione Dal 2011 |
1947 |
01/09/2011 |
1948 |
01/09/2011 |
1949 |
01/09/2011 |
1950 |
01/09/2011 |
1951 |
01/09/2016 |
1952 |
01/09/2017 |
1953 |
01/09/2018 |
1954 |
01/09/2019 |
1955 |
01/09/2020 |
Chi matura 61 anni di età entro il 31/12/2011 può accedere alla pensione di vecchiaia anche negli anni successivi senza aspettare il compimento del 65° anno di età.
Si fa presente che le dipendenti possono, a prescindere di suddetti vincoli, ottenere la pensione di anzianità se in possesso dei relativi requisiti ( età minima, servizio minimo, quota minima ) oppure 39 anni 11 mesi 16 giorni al 31 dicembre dell’anno di pensionamento.