Il MIUR ha emanato la nota n. 481, avente per oggetto: ”Cessazioni personale scolastico 1 settembre 2014-Chiarimenti.
Con tale nota il Ministero chiarisce, a seguito di dubbi interpretativi, alcune questioni circa i requisiti anagrafici e contributivi del personale scolastico, utili per la presentazione delle istanze di cessazione e delle domande di pensione.
Il chiarimento riguarda in particolare:
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l’applicabilità al personale della scuola delle novità introdotte dall’art. 11 bis del D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013. Tale norma consente ai lavoratori che, nell’anno 2011, hanno usufruito di congedi, ai sensi dell’art. 42, comma 5 del D.Lvo 151/2001 o abbiano fruito di permessi ai sensi dell’art. 33, comma 3 della L. 104/92, e maturino i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla disciplina pre-Fornero entro 3 anni dell’entrata in vigore del D.L. 201/2011, di cessare dal servizio con i vecchi requisiti. Poiché le istanze per beneficiare del citato art. 11 bis vanno inoltrate alle Direzioni Territoriali del lavoro entro il 26/2, per essere successivamente graduate in base a criteri determinati dall’INPS, la nota invita gli USR e gli ATP a consentire a tale personale la presentazione di istanze di cessazione anche oltre il 7 febbraio, con modalità cartacea, con successiva convalida al SIDI da parte dell’Amministrazione.