CESSAZIONE PERSONALE SCOLASTICO – INCONTRO AL MIUR
Nella mattinata di oggi, 13/12/2013, si è tenuto al MIUR un incontro in relazione alla bozza di circolare relativa a “Cessazioni dal 1° settembre 2014 – trattamento di quiescenza – indicazioni operative”.
Nella bozza di circolare l’Amministrazione, riferendosi al D.M., già posto alla firma del Ministro, fissa il termine finale del 27/01/2014 per la presentazione, da parte del personale scolastico, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio.
È prevista la possibilità di revoca delle istanze entro il medesimo termine del 27/01/2014, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Tale termine sarà osservato anche da coloro che chiedono, avendone i requisiti, anche la trasformazione del rapporto a tempo parziale e la contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse vanno presentate, per tutto il personale scolastico, tramite la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, dal sito internet del MIUR www.istruzione.it; il solo personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta continuerà, a presentare le domande in formato cartaceo, con inoltro da parte delle scuole agli U.S.T..
La Delegazione Snals – Confsal, nel riservarsi eventuali ulteriori osservazioni, ha formulato, tra l’altro, le seguenti richieste:
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prevedere, quale termine di scadenza delle domande e delle revoche, almeno il 7/02/2014, in considerazione dell’approssimarsi della sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie, ed in maniera da dare, al personale interessato, la possibilità di valutare e calcolare il requisito di accesso alla prestazione pensionistica, consentendo, altresì ai patronati, di organizzare più proficuamente l’assistenza gratuita ai lavoratori, per quanti se ne volessero avvalere;
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definire, in tempi molto brevi, una specifica intesa con le OO.SS. in relazione al pensionamento a domanda del personale scolastico in esubero. Per tale personale, è stata infatti emanata una circolare da parte del MIUR, per le cessazioni dal 1° settembre 2013, troppo tardivamente e con una interpretazione letterale e restrittiva;
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a tal proposito, richiesto che si tenga conto, ai fini del pensionamento a domanda del personale in esubero, non della mancata possibilità di utilizzo del personale che produce domanda, ma della presenza, nella classe di concorso o posto in esubero, di personale utilizzato a zero ore o comunque non proficuamente utilizzato, potendosi accedere, tra l’altro, ad una corretta interpretazione, che consenta, anche a quelli non utilizzati per l’intero orario, di concorrere alla determinazione del numero di coloro che possono accedere, a domanda, al trattamento previdenziale, avvalendosi della normativa relativa al personale in esubero;
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chiesto di rivedere l’interpretazione corretta, relativa al pensionamento per le donne che optano per la pensione anticipata, (con un requisito anagrafico di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni), considerando che, dato che la finestra di uscita comporta il differimento di un anno, e in considerazione del dettato dell’art. 1 comma 9 della L. 243/04, che prevede testualmente: “In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione”, va consentita l’applicazione di tale norma a chi se ne volesse avvalere, pur con le penalizzazioni nel calcolo effettuato con il sistema contributivo, in caso di maturazione del requisito anagrafico e contributivo entro il 31/12/2015 e non, come paventato dall’Amministrazione, entro il 31/12/2014, in considerazione del differimento della finestra di uscita;
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ritenuto ingiusto il mancato arrotondamento del servizio, in relazione al caso di coloro, che, possedendo il requisito per la pensione anticipata, devono assoggetarsi alla dizione utilizzata nella bozza proposta dall’Amministrazione. Infatti sia nel caso di requisiti posseduti entro il 31/12/2011, sia nel caso di pensione anticipata per chi non rientra in tali fattispecie, l’Amministrazione specifica, per accedere alla pensione anticipata, “senza operare alcun arrotondamento”;
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chiesto all’Amministrazione di adoperarsi con l’ente previdenziale, concordando con lo stesso una più ampia interpretazione di tale normativa, in quanto il personale della scuola ha un’unica possibilità di uscita al 1° settembre, e ciò determina, in alcuni casi, per mancanza di pochi giorni al raggiungimento del requisito previsto, a causa del mancato arrotondamento, il dover attendere un anno intero per poter accedere alla possibilità di presentare domanda di cessazione.
Sarà nostra cura, ovviamente, tenervi aggiornati, sia sulla data di emanazione del D.M. che della relativa circolare.