Oggi, 21 gennaio 2014, il MIUR ha emanato la nota n. 481, avente per oggetto: ”Cessazioni personale scolastico 1 settembre 2014-Chiarimenti”.
Con tale nota il Ministero chiarisce, a seguito di dubbi interpretativi, alcune questioni circa i requisiti anagrafici e contributivi del personale scolastico, utili per la presentazione delle istanze di cessazione e delle domande di pensione.
Il chiarimento riguarda in particolare:
· il personale di sesso femminile che, avvalendosi dell’art. 1, comma 9 della L. 243/04, opta per la pensione a sistema contributivo, precisando che, per tale personale, il requisito anagrafico dei 57 anni deve intendersi 57 anni e 3 mesi, dato l’aumento della speranza di vita;
· la non applicazione della penalizzazione nel trattamento pensionistico dei dipendenti con un età inferiore a 62 anni, nei casi di coloro che maturino il requisito contributivo entro il 2017, se l’anzianità contributiva deriva da effettiva prestazione di lavoro, ivi compresi i periodi di utilizzo dei permessi ai sensi dell’art.33 comma 3 L. 104/92 e successive modifiche;
· l’applicabilità al personale della scuola delle novità introdotte dall’art. 11 bis del D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013. Tale norma consente ai lavoratori che, nell’anno 2011, hanno usufruito di congedi, ai sensi dell’art. 42, comma 5 del D.Lvo 151/2001 o abbiano fruito di permessi ai sensi dell’art. 33, comma 3 della L. 104/92, e maturino i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla disciplina pre – Fornero entro 3 anni dell’entrata in vigore del D.L. 201/2011, di cessare dal servizio con i vecchi requisiti. Poiché le istanze per beneficiare del citato art. 11 bis vanno inoltrate alle Direzioni Territoriali del lavoro entro il 26/2, per essere successivamente graduate in base a criteri determinati dall’INPS, la nota invita gli USR e gli ATP a consentire a tale personale la presentazione di istanze anche oltre il 7 febbraio, con modalità cartacea, con successiva convalida al SIDI da parte dell’Amministrazione.