PRESCRIZIONE DEI RATEI ARRETRATI DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI O DELLE RELATIVE DIFFERENZE DOVUTE A SEGUITO DI RILIQUIDAZIONI – MESSAGGIO INPS
L’Inps con il messaggio n. 220 del 4/1/2013, nel quale sono state recepite le indicazioni contenute nella nota n. 4496 del 24 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le istruzioni operative riguardanti la materia della prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, in applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera d), n. 2 e comma 4, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
Nel rinviare per l’esaustività di tali indicazioni al testo dello stesso, si riportano, di seguito, i suoi contenuti salienti.
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Termine quinquennale di prescrizione
Per effetto delle novità legislative, il nuovo termine di prescrizione quinquennale si applica come di seguito indicato.
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Ratei arretrati maturati dopo il 6 luglio 2011
Il diritto ai ratei arretrati – anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto – dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, maturati dopo il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del suddetto articolo 38), si prescrive in cinque anni, anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data.
Es.: Il rateo maturato il 7 luglio 2011 si prescrive il 7 luglio 2016.
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Ratei arretrati maturati entro il 6 luglio 2011
Il diritto ai ratei arretrati – anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto – dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, maturati entro il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del suddetto articolo 38), anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data, si prescrive secondo il seguente meccanismo di “riduzione” del previgente periodo decennale di prescrizione.
Se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del previgente termine decennale di prescrizione superiore a cinque anni, detto periodo deve essere ridotto a cinque anni.
Es.: Diritto acquisito in data 06.07.2008. In base alla previgente normativa la prescrizione avrebbe avuto termine il 06.07.2018. Alla data del 6 luglio 2011 sono trascorsi 3 anni e il restante periodo di 7 anni non potrà essere fruito per intero ma sarà ridotto fino al previsto limite dei 5 anni. La prescrizione maturerà, pertanto, il 06.07.2016.
Nel caso in cui sia stata presentata domanda di rateo arretrato, per verificare l’intervenuta prescrizione di quanto maturato entro il 6 luglio 2011 occorre procedere secondo le seguenti modalità operative:
a. considerare la data di presentazione della domanda di rateo (es. 6 luglio 2010);
b. considerare il decennio precedente la data di presentazione della domanda (es. 6 luglio 2000);
c. verificare il termine decennale di prescrizione che residua alla data del 6 luglio 2011 (es. 9 anni, essendo decorso 1 anno dal 6 luglio 2010 al 6 luglio 2011);
d. ridurre a cinque anni il residuo termine decennale di prescrizione da far decorre dal 6 luglio 2011 (es. il rateo del 6 luglio 2000 si prescrive il 6 luglio 2016).
Se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del previgente termine decennale di prescrizione inferiore a cinque anni, detto periodo non deve essere ridotto e potrà essere fruito per intero.
Es.: Diritto acquisito in data 06.07.2004. In base alla previgente normativa la prescrizione avrebbe avuto termine il 06.07.2014. Alla data del 6 luglio 2011 sono trascorsi 7 anni e il restante periodo di 3 anni potrà essere fruito per intero perché entro il limite dei 5 anni previsti dalla nuova normativa. La prescrizione maturerà, pertanto, il 06.07.2014.
Nel caso in cui sia stata presentata domanda di rateo arretrato, per verificare l’intervenuta prescrizione di quanto maturato entro il 6 luglio 2011 occorre procedere secondo le seguenti modalità operative:
a. considerare la data di presentazione della domanda di rateo (es. 6 luglio 2012);
b. considerare il decennio precedente la data di presentazione della domanda (es. 6 luglio 2002);
c. verificare il termine decennale di prescrizione che residua alla data del 6 luglio 2011 (es. 1 anno, essendo decorsi 9 anni dal 6 luglio 2002 al 6 luglio 2011);
d. verificare che la domanda sia stata presentata entro il termine residuale della prescrizione decennale da far decorrere dal 6 luglio 2011 (es. domanda presentata il 6 luglio 2012 entro 1 anno dal 6 luglio 2011, pertanto, il rateo di luglio 2002 non è prescritto).
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Ricostituzioni
Le regole sopra illustrate si applicano anche ai casi di ricostituzione d’ufficio.
In tali casi, il termine di prescrizione del diritto alla ricostituzione decorre dal momento in cui lo stesso può essere fatto valere dall’interessato.
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Prescrizione dei ratei dei crediti per invalidità civile
I ratei per crediti a titolo di provvidenze di invalidità civile continuano ad essere assoggettati alla disciplina generale prevista dal codice civile, come segue:
a. i ratei già liquidati e non riscossi dal beneficiario sono assoggettati alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, del codice civile.
b. i ratei non ancora liquidati sono assoggettati alla prescrizione decennale ordinaria di cui all’art. 2946 del codice civile.
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Recupero degli indebiti pensionistici.
In materia di recupero di indebiti pensionistici, il diritto si prescrive nell’usuale termine di dieci anni a decorrere dal momento in cui è stata effettuata l’indebita erogazione.
E’ possibile che a seguito di una ricostituzione effettuata per un’unica causale su medesimo trattamento pensionistico risultano sia ratei o quote di ratei indebitamente corrisposte, sia ratei o maggiori somme spettanti al pensionato.
In tal caso il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte si prescrive nel termine di dieci anni dalla data di corresponsione dell’indebito, mentre il diritto ai ratei o alle maggiori somme spettanti al pensionato si prescrive nel nuovo termine come sopra individuato (cinque o dieci anni dalla maturazione del relativo diritto).
Ne consegue che eventuali compensazioni tra crediti reciproci possono essere effettuate solo dopo che l’ammontare complessivo degli stessi sia stato determinato secondo le modalità sopra illustrate.
Si evidenzia, infine, che sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 27 giugno 2012 è stata pubblicata l’ordinanza del Tribunale di Roma dell’8 febbraio 2012 di remissione al giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nella parte in cui estende l’applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo 38 ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.
Pertanto, saranno fornite eventuali ulteriori istruzioni riguardanti la norma in questione, all’esito del giudizio pendente innanzi la Corte Costituzionale.