Si è svolta al MIUR l’informativa preventiva alle OO.SS. sulle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/2019.
La circolare , emanata lunedì 13/11 , ricalca sostanzialmente quella relativa allo scorso anno scolastico.
Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018, in modalità on line.
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:
– alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
– alle scuole della Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano;
– alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali;
– al percorso di specializzazione per “enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo “agrario, agroalimentare, e agroindustria”, articolazione “viticoltura ed enologia”;
– ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;
– alle alunne ed agli alunni in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.
A seguire si riportano le novità rispetto alla analoga circolare emanata per l’a.s. 2016/2017.
Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori che, annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità.
In caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori di alunne e alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono, altresì, l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.
Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
Per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche ed i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori che, annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità.
In caso di frequenza di una scuola secondaria di primo grado non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.
Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali
Con D.M. n. 567/2017 è stata prevista l’attuazione dall’a.s. 2018/2019 di un piano nazionale di innovazione ordinamentale con riduzione di un anno dei percorsi, destinato a cento classi prime di istituzioni scolastiche statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici.
Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali e paritarie i cui progetti di sperimentazione ordinamentale saranno approvati a conclusione della procedura di avviso pubblico di cui al Decr. Dipartimentale n. 820/2017.
Le scuole paritarie devono chiedere entro il 31/3/2018 al competente USR il riconoscimento della parità scolastica relativamente all’attuazione anche del percorso sperimentale, con le modalità previste dalla legge n. 62/2000.
Sarà consentita l’attivazione di una sola classe prima per un solo indirizzo di studio tra quelle già presenti nell’offerta formativa della scuola.
Iscrizioni alla prima classe degli istituti professionali
E’ in via di definizione il regolamento che determinerà i profili di uscita degli indirizzi di studio di istruzione professionale, i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ateco adottati dall’ISTAT.
Il regolamento fornirà, altresì, le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi dell’istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali, nonché la correlazione ai settori economico-professionali di cui al decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 166/2015.
Le iscrizioni potranno essere effettuate ai percorsi di istruzione professionale che saranno compresi nell’ambito del piano di dimensionamento regionale, a seguito di confluenza dei vecchi indirizzi (Tabella C del D.lgs. n. 61/2017) o di nuova attivazione.
Le studentesse e gli studenti iscritti per l’a.s. 2018/2019, alle classi seconda, terza, quarta e quinta degli indirizzi degli istituti professionali di cui al DPR n. 87/2010, ovvero al secondo o terzo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati da tali istituti di regime di sussidiarietà, continuano nel loro percorso di studio fino al conseguimento del diploma quinquennale o della qualifica triennale.
Trasferimento di iscrizione
Qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. Nell’ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico.
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.
Gli Uffici scolastici territoriali competenti supportano i genitori dei minori che effettuano il trasferimento di iscrizione, in particolare nella fase di individuazione della istituzione scolastica di destinazione (es. ipotesi di diniego di iscrizione da parte della scuola prescelta per incapienza delle relative classi).
I figli di genitori che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, potranno richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.
Il trasferimento di iscrizione non deve comportare l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le conseguenti rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalla scuola di destinazione.