Circolare INPDAP in materia di Congedi, Aspettative e Permessi

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Circolare INPDAP su Riordino Normativa in materia di Congedi, Aspettative e Permessi

Come è noto, con il decreto legislativo 18 luglio 2011, n 119, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2011 ed in vigore dall’l1 agosto 2011, sono state introdotte alcune modifiche alla normativa in materia di congedi, aspettative e permessi mediante il riordino delle diverse tipologie di assenza.
Con tale norma sono stati ridefiniti i presupposti oggettivi e precisati i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative nonché razionalizzati e semplificati i documenti da presentare ai fini della loro fruizione.
L’INPDAP con la Circolare n. 17 del 17 novembre 2011, ha fornito chiarimenti a riguardo che sinteticamente riportiamo di seguito.

Modifiche alla disciplina in materia di flessibilità del congedo di maternità

La disposizione introdotta dall’art. 2 del D.lvo in argomento consente, alla lavoratrice la possibilità:

  1. di beneficiare del congedo di maternità o di continuare ad usufruirne;
  2. di riprendere in anticipo l’attività lavorativa.

La dipendente che intende avvalersi della facoltà sopra riportati, nell’ipotesi di interruzione di gravidanza produrrà all’Ufficio di appartenenza il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto e la certificazione sanitaria attestante la data in cui si è verificata l’interruzione di gravidanza.
Nel caso invece di decesso del bambino verificatosi al momento del parto o durante il periodo di congedo post partum, la lavoratrice dovrà presentare il certificato di morte del bambino oppure, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Infine, si precisa che se l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza avviene successivamente al 180° giorno dall’inizio della gestazione viene trattata come parto prematuro, comportante l’astensione obbligatoria, mentre l’interruzione della gravidanza avvenuta prima del 180° giorno viene considerata come malattia.

Prolungamento del congedo parentale

Con l’art. 3, del d. lgs. n. 119/2011, viene consentito che i genitori dei bambini portatori di handicap in situazione di gravità possono fruire, alternativamente ed entro il compimento dell’ottavo anno di vita del minore, del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni (periodo complessivo riferito al congedo parentale fruito da entrambi i genitori) comprensivo dei periodi di congedo parentale “ordinario” (art. 32 del D.lgs. n.151/2001) fruibili alternativamente dalla madre lavoratrice (6 mesi), dal padre lavoratore (7 mesi) o da entrambi (11 mesi). Di conseguenza i tre anni comprendono i periodi di congedo “ordinario” e non si aggiungono ad essi.
Il congedo in argomento potrà essere utilizzato in modo continuativo o frazionato, per ciascun minore affetto da handicap grave, sempre a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Infine, viene prevista la fruizione del congedo anche qualora il bambino sia ricoverato, a condizione che sia richiesta, dai sanitari della struttura, la presenza del genitore. Tale attestazione va prodotta all’Ufficio di appartenenza dal dipendente che richiede il beneficio.

Permessi per i figli con handicap grave

L’art. 4, del D.lgs. n.119/2011, accorda il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino affetto da handicap grave, sempre ovviamente nel limite complessivo dei tre giorni mensili per ogni figlio disabile.
I genitori possono fruire dei permessi mensili avvicendandosi e non contemporaneamente ed in alternativa al prolungamento del congedo parentale ed alle due ore di riposo giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap grave.

Congedo biennale per l’assistenza di soggetto portatore di handicap grave

Con l’art. 4, del D.lgs. n. 119/2011, viene previsto che:

  • il coniuge convivente di soggetto con handicap grave ha diritto ad usufruire del congedo biennale;
  • in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre, anche adottivi;
  • nell’ipotesi di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
  • in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

In merito al termine “mancanza”, il Dipartimento della funzione pubblica ha precisato, che “si ritiene corretto ricondurre al concetto di assenza, oltre alle situazioni di assenza naturale e giuridica in senso stretto (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), le situazioni giuridiche ad esse assimilabili, che abbiano carattere stabile e certo, quali il divorzio, la separazione legale e l’abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.”. (circolare del 14 febbraio 2011, n.1).
In ordine alle modalità di fruizione viene chiarito che:

  • il congedo è riconoscibile anche frazionatamente e non può superare la durata massima complessiva di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa del dipendente che lo utilizza, per ciascuna persona portatrice di handicap grave;
  • i periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 per “gravi e documentati motivi familiari”;
  • ai fini della frazionabilità, tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria, perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche, l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa. Il requisito della ripresa del lavoro non si rinviene né nell’ipotesi di domanda di fruizione del congedo dal lunedì al venerdì senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione delle ferie in prosieguo. Quanto suesposto non significa che dopo un periodo di congedo non possa essere ammessa la fruizione delle ferie, debitamente richieste ed autorizzate, o di fruizione di altre tipologie di congedi o permessi. Significa invece che due differenti frazioni di congedo intervallate da ferie o altro tipo di assenza devono ricomprendere, ai fini del calcolo dei giorni riconoscibili come congedo straordinario, anche i giorni festivi ed i sabati;
  • il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno salvo che, in tale ipotesi, sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza del soggetto che presta assistenza, richiesta che dovrà essere tempestivamente prodotta all’Ufficio di appartenenza;
  • il congedo, come pure i permessi mensili ex art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore/lavoratrice per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità; il congedo potrà quindi essere utilizzato solo dal dipendente legittimato a fruire dei permessi mensili;
  • per l’assistenza allo stesso figlio con handicap grave, i diritti al congedo straordinario biennale ed ai permessi mensili sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che ne possono fruire alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei tre giorni di permesso mensile e del prolungamento del congedo parentale. La fruizione alternativa dei previsti diritti, da parte dei genitori del figlio con handicap in gravità, non presuppone il raddoppio dei benefici stessi.

La domanda di fruizione del congedo, accompagnata dalla certificazione di handicap in situazione di gravità, deve essere presentata all’Ufficio di appartenenza del dipendente interessato per la necessaria valutazione formale e sostanziale.
Infine, viene precisato che:

  • durante il periodo di congedo, che rappresenta un’ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro in cui il dipendente conserva il posto, senza la possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo (o i vari periodi nell’ipotesi di fruizione frazionata), è coperto da contribuzione figurativa;
  • l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale;
  • tale importo è annualmente rivalutato, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
  • i soggetti che usufruiscono del congedo biennale per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto a permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo. Tali permessi non retribuiti non prevedono il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa;
  • il periodo di congedo straordinario in argomento non comporta la maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
  • nel caso in cui il certificato di handicap nel corso della fruizione del congedo retribuito viene revocato, il beneficio decade immediatamente;
  • il congedo non può essere concesso per un periodo che superi l’eventuale termine di validità del certificato di handicap.

Assistenza a più soggetti portatori di handicap grave

Le modifiche introdotte dall’art. 6, del D.lvo n. 119/2011, prevedono la possibilità per i lavoratori di fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito anche per assistere più soggetti in condizione di handicap grave, cumulando quindi i permessi, a condizione però che il “secondo” familiare da assistere sia il coniuge o un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado se i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Solo a queste condizioni è permesso il cumulo dei permessi previsti dalla legge. Non è consentita la cumulabilità dei permessi retribuiti nell’ipotesi in cui anche l’ulteriore familiare da assistere sia un parente o un affine di terzo grado, nemmeno nel caso in cui il coniuge o il genitore del disabile grave siano deceduti o mancanti o invalidi o ultrasessantacinquenni. Per quanto precede i lavoratori per i quali si modifica il trattamento sono:

  • coloro che assistono più parenti o affini tutti di terzo grado che non hanno più diritto alla concessione dei permessi retribuiti per il “secondo” disabile;
  • coloro che assistono parenti o affini tutti di secondo grado qualora non sussistano le condizioni di assenza, età, invalidità del coniuge o dei genitori della persona da assistere. In tali circostanze, infatti, avranno diritto solo alla concessione del “primo” permesso.

Si rileva, infine, che il D.lgs. n.119/2011 non abroga la disposizione che consente la concessione del “primo” permesso anche per il terzo grado di parentela o affinità nel caso in cui manchi, o sia invalido o deceduto il coniuge o il genitore del disabile grave.

 

Assistenza di soggetto disabile grave residente in località distanti

L’art. 6, del D.lgs. n.119 del 2011, prevede che il lavoratore, per usufruire dei permessi mensili per prestare assistenza ad un familiare affetto da handicap in situazione di gravità residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto al suo luogo di residenza, è tenuto ad attestare con titolo di viaggio o altra idonea documentazione di aver effettivamente raggiunto il luogo di residenza dell’assistito.
Il lavoratore che richiede i permessi retribuiti deve quindi dimostrare di essersi effettivamente recato ad assistere il familiare disabile presso il suo domicilio, conservando biglietti di mezzi pubblici o fatture autostradali o altra documentazione idonea a fornire la prova di aver raggiunto l’assistito.

Congedo per cure a favore dei lavoratori invalidi civili

In merito all’art. 7 del decreto legislativo in argomento viene precisato che:

  • i lavoratori mutilati e invalidi civili, cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, possano fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni;
  • il congedo è accordato dal Dirigente dell’Ufficio di appartenenza del dipendente invalido su specifica richiesta scritta del medesimo, a cui sarà allegata la richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una Struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta;
  • ii congedo non rientra nel computo del periodo di comporto relativo alle assenze per malattia e l’Ufficio di appartenenza del dipendente interessato non chiede l’accertamento mediante visita di controllo;
  • sotto il profilo retributivo la norma prevede il diritto, per il dipendente in congedo, a percepire il compenso calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia;
  • a garanzia della fruizione del congedo per le effettive ragioni di cura il lavoratore è tenuto, al termine del periodo di trattamento, a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure stesse, ferma restando la possibilità, nell’ipotesi di sottoposizione a trattamenti terapeutici continuativi, di giustificare l’assenza anche mediante un’attestazione cumulativa.

 

Riposi giornalieri in caso di adozione o affidamento

Con l’art. 8, del D.lgs. n. 119/2011, si dispone che i riposi giornalieri, in caso di adozione ed affidamento, devono essere fruiti entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.
Inoltre, anche i genitori dipendenti pubblici adottivi ed affidatari di minori, entro i primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia possono chiedere di essere assegnati, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.
L’accoglimento della richiesta è comunque subordinato alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
Per esplicita previsione normativa l’eventuale dissenso deve essere motivato e l’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.
Il posto temporaneamente lasciato libero non è disponibile ai fini di una nuova assunzione.

 

Congedo per dottorato di ricerca

L’art. 5, del D.lgs n 119/2011, dispone che: “II pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un. anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in riferimento all’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. “.
Al riguardo viene precisato che:

  • la fruizione del congedo viene esclusa per i dipendenti pubblici contrattualizzati che abbiano già ottenuto il titolo di dottore di ricerca ed anche per coloro che abbiano già fruito del congedo de quo con l’iscrizione a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo senza aver conseguito il titolo;
  • qualora il dipendente nei due anni successivi al conseguimento del dottorato di ricerca cessi, per sua volontà, il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica (come individuate ex art. 2, comma 1, del D.lgs n.165j2001), è obbligato a restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di congedo;
  • nessuna ripetizione degli importi percepiti durante il periodo di aspettativa è prevista nel caso di passaggio per mobilità o vincita di concorso presso altra amministrazione;
  • il regime dell’aspettativa per dottorato di ricerca, riguarda anche il personale soggetto all’ambito applicativo del D.lgs n.165 del 2001, per il quale era intervenuta la disciplina da parte dei CCNL di comparto.

Si evidenzia, infine, che l’INPDAP con la circolare n. 22 del 28 dicembre 2011 ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alle retribuzioni e copertura contributiva per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap.
Si allega:

2012-02-05T17:19:58+00:00
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