Congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre – Contributi economici alla madre

>>Congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre – Contributi economici alla madre

 

Come è noto, la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita“, all’art. 4, commi 24 e segg., definisce misure sperimentali per gli anni 2013, 2014 e 2015 al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. In particolare:

il comma 24, lettera a) del citato articolo 4, introduce l’istituto del congedo obbligatorio di un giorno per il padre lavoratore dipendente, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché un congedo facoltativo di due giorni da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in congedo di maternità;

l’articolo 4, comma 24, lettera b), della medesima legge attribuisce alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, la possibilità di avvalersi di voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle risorse disponibili, con il decreto 22/12/2012, pubblicato nella G.U. n.37 del 13-2-2013, ha regolamentato il suddetto disposto normativo.

Riportiamo, di seguito, gli aspetti salienti di tale provvedimento.

 

Ambito di applicazione del congedo del padre

Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il quinto mese di vita del figlio.

Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.

La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo ai sensi del secondo periodo dell’articolo 4, comma 24, lettera a) sopracitato, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre.

Gli istituti in argomento si applicano anche al padre adottivo o affidatario.

Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28 del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151.

La disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi di cui sopra, si applica alle nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.

 

Trattamento economico, normativo e previdenziale del congedo obbligatorio e facoltativo del padre

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo di cui sopra, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione, corrisposta secondo le modalità stabilite nell’articolo 22, comma 2, del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151.

Con riferimento al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del suddetto decreto legislativo n. 151/2001.

 

Modalità di fruizione

In relazione al congedo di cui sopra, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto medesimo.

Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

Detti congedi non possono essere frazionati ad ore.

 

Contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia

La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli 11 mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale.

 

Misura del beneficio e modalità di erogazione

Il beneficio di cui sopra consiste in un contributo, pari a un importo di 300 euro mensili, per un massimo di 6 mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.

Il contributo per il servizio di baby sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all’art. 72 del D.L.vo 10/9/2003, n. 276, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consisterà in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo di 300,00 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.

 

Modalità di ammissione

Per accedere all’uno o all’altro dei benefici, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici e secondo le modalità tecnico operative stabilite in tempo utile dall’INPS, indicando, al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni previste intende accedere e di quante mensilità intenda usufruire, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale.

Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 le domande dovranno essere presentate nel corso dello spazio temporale, unico a livello nazionale, i cui termini iniziale e finale saranno fissati dall’INPS, che provvederà a darne adeguata, preventiva comunicazione attraverso i diversi canali informativi disponibili.

Possono partecipare ai bandi, oltre alle lavoratrici i cui figli siano già nati, anche quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando medesimo.

Il beneficio di cui sopra è riconosciuto per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione.

Le graduatorie sono pubblicate dall’INPS entro 15 giorni dalla scadenza del bando.

Entro i successivi 15 giorni le lavoratrici utilmente collocate in graduatoria, le quali abbiano optato per il contributo al servizio di baby sitting, potranno recarsi presso le sedi dell’INPS per ricevere i voucher richiesti.

 

Esclusioni e limitazioni

Non sono ammesse al beneficio del contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà ivi dedotta:

– risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;

– usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art. 19, c. 3, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

Le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici di cui sopra in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruire dei benefici fino a un massimo di tre mesi.

Nel caso in cui il diritto all’esenzione totale venga riconosciuto successivamente all’ammissione al contributo, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.

 

Riduzione del congedo parentale

La fruizione dei benefici in parola comporta, per ogni quota mensile richiesta, una corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale, di cui all’art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Al fine della rideterminazione del congedo stesso, l’INPS comunicherà al datore di lavoro l’ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.

 

 

 

 

2013-02-21T14:14:54+00:00
Questo sito web usa cookie e servizi di terze parti Impostazioni Ok

Google Maps