CONGEDO PARENTALE. ELEVAZIONE DEI LIMITI TEMPORALI DI FRUIBILITÀ DEL CONGEDO PARENTALE DA 8 A 12 ANNI ED ELEVAZIONE DEI LIMITI TEMPORALI DI INDENNIZZO A PRESCINDERE DALLE CONDIZIONI DI REDDITO DA 3 A 6 ANNI – MESSAGGIO INPS
Come è noto, con D.lgs. n. 80 del 15/6/2015, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014, è stato modificato l’art. 32 del T.U. “Maternità/Paternità” di cui al D.lgs. n. 151 del 2001 in materia di congedo parentale.
Il decreto in questione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015 serie generale n.144, supplemento ordinario n 34, ed è entrato in vigore il giorno successivo ossia il 25 giugno 2015.
A riguardo, l’INPS, con il Messaggio n. 4576 del 6-7-2015, ha precisato che:
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la riforma dell’art. 32 del suddetto T.U., consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Tale estensione è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015;
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la riforma prevede, inoltre, che i periodi congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche tale estensione è limitata ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015;
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i periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili.