L’articolo 10, comma 12 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, ha modificato il calcolo del trattamento di fine servizio (TFS già buonuscita) dei dipendenti pubblici con effetto sulle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011.
Il TFS sarà dunque costituito da una quota relativa alle anzianità maturate fino alla data del 31 dicembre 2010, computata sulla scorta delle disposizioni di cui al D.P.R. 1092 del 1973 e di una seconda quota relativa alle anzianità maturate dopo il 1 gennaio 2011.
In particolare, per il periodo successivo al 1° gennaio 2011 è stato modificato il meccanismo del prelievo contributivo, ponendo l’accantonamento a carico della sola amministrazione, eliminando, dunque la rivalsa del 2,50% sull’80% della retribuzione precedente previsto dall’articolo 37 del D.P.R. 1092 del 1973.
Ciò nondimeno, le amministrazioni pubbliche hanno proseguito ad operare detta rivalsa, ancorchè non più prevista con riferimento alle anzianità successive al 1° gennaio 2011.
Lo SNALS CONFSAL, attento alle esigenze dei lavoratori, si è attivato per proporre ricorso al giudice del lavoro territorialmente competente per richiedere l’accertamento del diritto alla sospensione del prelievo e la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto.
Interessati all’azione sono tutti i dipendenti assunti in servizio con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 e che non abbiano esercitato l’opzione per il conferimento degli accantonamenti ad un fondo di previdenza complementare.
Gli interessati, prima di proporre ricorso, dovranno inoltrare una istanza-diffida all’amministrazione di appartenenza.
Per maggiori informazioni e per avere un facsimile della diffida rivolgersi alla sede dello SNAL CONFSAL, Via Puccini n. 43 Oristano, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,30 alle ore 19,30 .