La sentenza n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015 annulla la C.M. 2/2014 adottata dalla Funzione Pubblica sulle assenze per visite specialistiche ed afferma che l’Amministrazione non può emanare una circolare ministeriale per cambiare unilateralmente quanto stabilisce e regola il contratto.
I giudici amministrativi hanno affermato, come abbiamo sempre sostenuto, la differenza tra permessi per motivi personali (limitati a pochi giorni) e assenze per malattia, nelle quali rientrano le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici. La circolare ministeriale metteva di fatto un limite al diritto dei lavoratori a tutelare la propria salute.
La CM impugnata, affermano i giudici amministrativi “è illegittima” in quanto la materia “trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti”.
Adesso, quindi, la sentenza del Tar riporta in vita le norme contrattuali, che consentono ai lavoratori di imputare a malattia anche le assenze per visite specialistiche. E la sentenza è vincolante per tutti, dispiegando effetti fin dalla data di pubblicazione. E continuerà a farlo anche se l’Amministrazione la impugnerà davanti al Consiglio di Stato, fino all’emissione dell’eventuale ordinanza sospensiva o della sentenza definitiva