VALORE ABILITANTE DIPLOMI MAGISTRALI
Normativa di riferimento
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D.P.R. 25 marzo 2014 in G.U.15 maggio 2014, n. 111
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Parere Consiglio di Stato n. 4929/2012 del 5 giugno 2013
Il D.P.R.
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2014 è stato pubblicato il DPR 25 marzo 2014 che recepisce il parere n. 4929/2012 del Consiglio di Stato relativamente al valore abilitante dei diplomi di scuola e di istituto magistrale e relative sperimentazioni conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.
Diploma di scuola magistrale
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I maestri che hanno conseguito il diploma di scuola magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002 al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale sono da considerarsi abilitati per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia.
Diploma di istituto magistrale
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I maestri che hanno conseguito il diploma di istituto magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002 al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale sono da considerarsi abilitati per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
Inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto
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Ai maestri diplomati entro l’anno scolastico 2001/2002 viene riconosciuto il diritto all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e/o nella scuola primaria, a seconda del titolo conseguito.
Inserimento nelle GAE
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Non viene invece riconosciuto il diritto all’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento.
BISOGNA FARE RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO