O.M. relativa alla mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2012/13
Il MIUR, con nota n. 2507 del 3 aprile 2012 avente per oggetto: “trasmissione dell’OM n. 26 del 3/4/2012 prot. n. A00DGPER2485 relativa alla mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2012/13”, ha trasmesso copia dell’O.M. n. 26, in corso di registrazione, attuativa, (relativamente al personale docente di religione cattolica) del CCNI per la mobilità sottoscritto in data 29/2/2012. La nota, emanata in data odierna, evidenzia che l’attribuzione del punteggio relativo alla continuità dei docenti di religione cattolica, decorre dall’a.s. 2009/10 e che, in conseguenza, i docenti si potranno avvalere di tale punteggio, nelle istanze di mobilità a domanda per l’a.s. 2013/14.
La nota evidenzia, altresì, che l’O.M. innova, in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive, rispetto al CCNI 29/2/2012, ai sensi della L. 183/2011 di modifica del D.P.R. 445/2000. Le domande di mobilità, in cartaceo, potranno essere presentate dai docenti di religione cattolica nel periodo compreso tra l’11 aprile e il 7 maggio 2012.
Si mevidenziano, inoltre, i contenuti dell’art. 1 – campo di applicazione dell’ordinanza e principi generali – ed in particolare, la precisazione, contenuta al comma 6 bis in relazione alla decorrenza del triennio per l’attribuzione del punteggio della continuità agli insegnanti di religione cattolica, che decorre dall’a.s. 2009/10 e sarà utilizzabile, per la mobilità a domanda, dall’a.s. 2013/14, e, ai fini della predisposizione della graduatoria regionale, distinta per ambiti territoriali diocesani, tale punteggio si applica sin dall’a.s. in corso, per la graduatoria relativa all’individuazione dei soprannumerari per l’a.s. 2012/13.
All’art. 2 – termine per le operazioni di mobilità – si prevede, oltre la presentazione delle domande nel periodo compreso tra l’11 aprile e il 7 maggio 2012, anche il termine per la pubblicazione dei movimenti degli insegnanti di religione cattolica, in applicazione dell’art. 37 bis del CCNI 29/2/2012, fissato al 10 luglio 2012; le eventuali richieste di revoca vanno prodotte entro il termine ultimo del 25/6/2012.
All’art. 3 – presentazione delle domande – si stabilisce che le domande di trasferimento e passaggio, redatte con l’utilizzo degli appositi moduli previsti dall’O.M., e regolarmente documentate, vanno presentate in cartaceo al Dirigente dell’istituzione scolastica di servizio. Al comma 5 si prevedono gli allegati da utilizzare per la formulazione delle domande:
scuole dell’infanzia e primarie – allegato TR1 (trasferimenti) e allegato PR1 (passaggi);
scuole secondarie di primo e secondo grado – allegato TR2 (trasferimenti) e allegato PR2 (passaggi).
Si evidenziano, inoltre, le modifiche introdotte all’art. 4 – documentazione delle domande – al comma 12 bis, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, rispetto al CCNI sulla mobilità, che tengono conto delle modifiche apportate al D.P.R. 445/2000 dall’art. 15 della L. n. 3/2003 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
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O.M. ed allegati (.zip)